La nozione di «navi adibite alla navigazione in alto mare» ai fini della Direttiva IVA - Studio Legale Turci

La nozione di «navi adibite alla navigazione in alto mare» ai fini della Direttiva IVA

La Corte di giustizia dell’Unione europea (causa C-291/18) affronta il caso di tre piattaforme di perforazione offshore autoelevatrici oggetto di una cessione da una Società rumena a Società maltesi, per le quali si sosteneva l’applicabilità dell’esenzione dall’IVA stabilita dall’art. 148 della Direttiva IVA per le «navi adibite alla navigazione in alto mare».

Le Autorità rumene contestano l’applicabilità dell’esenzione in quanto, sebbene le piattaforme in discussione siano considerate come navi in base alla legge nazionale e possano in concreto essere utilizzate per la navigazione marittima in modo illimitato, durante l’attività di perforazione esse non navigano, ma si trovano in posizione di stazionamento, poggiate sul fondo marino e con la struttura sollevata rispetto al livello del mare di diverse decine di metri.

La Corte viene, quindi, chiamata dai Giudici nazionali a chiarire se costituisca una condizione essenziale per l’applicazione dell’esenzione dall’IVA il fatto che, durante l’utilizzo della piattaforma di perforazione offshore autoelevatrice, l’attività di navigazione debba essere prevalente rispetto a quella di utilizzo in posizione immobile.

Dopo aver ricordato che i termini utilizzati nella Direttiva IVA hanno un significato autonomo che non dipende dalle qualificazioni adottate nel diritto nazionale, la Corte rileva che una nave può essere considerata come «adibita» alla navigazione solo qualora è utilizzata, quanto meno principalmente o in maniera preponderante, per muoversi negli spazi marittimi.

Inoltre, come risulta da precedenti decisioni della Corte, l’obiettivo perseguito dall’esenzione prevista all’articolo 148 consiste nell’incoraggiare il trasporto internazionale, il che rafforza la conclusione che una costruzione galleggiante può essere qualificata come «nave adibita alla navigazione in alto mare» solo quando essa è utilizzata principalmente per spostarsi in tali spazi.

Alla luce della necessità di dare alle esenzioni dall’applicazione dell’IVA una interpretazione restrittiva, la Corte conclude che poiché le piattaforme di perforazione offshore autoelevatrici hanno come funzione principale quella di sfruttare, in posizione immobile, giacimenti di idrocarburi in mare, esse non possono essere considerate navi adibite alla navigazione in alto mare e, pertanto, la loro cessione è soggetta ad IVA.

Per tali motivi, la Corte dichiara che “l’articolo 148, lettere a) e c), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che l’espressione «navi adibite alla navigazione in alto mare», che ivi compare, non si applica alla cessione di costruzioni galleggianti, come le piattaforme di perforazione offshore autoelevatrici del tipo di cui al procedimento principale, che sono utilizzate in maniera preponderante in posizione immobile, per sfruttare giacimenti di idrocarburi in mare.”.

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