Vendita internazionale di merci: gli Incoterms non incidono sui criteri di giurisdizione. - Studio Legale Turci

Vendita internazionale di merci: gli Incoterms non incidono sui criteri di giurisdizione.

La Suprema Corte di Cassazione con la pronuncia n. 17566/2019 conferma l’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale gli Incoterms (elaborati dalla Camera di Commercio Internazionale, vedi qui) si interpretano quali clausole di spesa e come tali non sono idonee a modificare il luogo in cui avviene la consegna della merce venduta ai fini dell’applicazione dell’art. art. 5, punto 1, lett. b) del regolamento 44/2001 (ora sostituito dell’analogo art. 7, punto 1, lett. b) del regolamento 1215/2012) in tema di giurisdizione in materia civile e commerciale.

Il giudizio verte sull’individuazione, in caso di vendita internazionale, del Giudice competente a dichiarare la non conformità al contratto della merce fornita da un venditore straniero ad un acquirente italiano.

Richiamando il proprio orientamento giurisprudenziale consolidatosi a partire dalla pronuncia n. 21191/2009 e ripreso dalle successive sentenze nn. 6640/2012, 1134/2014, 13941/2014 e n.3236/2018, le Sezioni Unite ribadiscono che, in tema di vendita internazionale di cose mobili, il luogo in cui i beni sono stati o avrebbero dovuto essere consegnati in base al contratto deve essere inteso in base a criteri economici, ossia come il luogo di recapito finale della merce, ove i beni entrano nella disponibilità materiale e non soltanto giuridica dell’acquirente.

Alla luce della pertinente giurisprudenza della Corte di Giustizia (CGUE causa C-87/10, Electrosteel), per identificare tale luogo, il giudice nazionale adito della eventuale controversia deve tenere conto di tutti i termini e di tutte le clausole rilevanti del contratto che siano idonei a identificare con chiarezza tale luogo, ivi compresi i termini e le clausole generalmente riconosciuti e sanciti dagli usi del commercio internazionale. La Corte specifica però che l’inserimento degli Incoterms, pur svolgendo un ruolo importante nella regolamentazione non statuale del commercio internazionale, non implica di per sé lo spostamento convenzionale del luogo di consegna, potendo essi eventualmente costituire un elemento utile solo laddove risulti con chiarezza la volontà delle parti di derogare al criterio del luogo di consegna materiale del bene.

Alla luce di quanto affermato, la suprema Corte conclude nel senso che, nel caso, non è rinvenibile alcuna pattuizione idonea ad identificare con chiarezza il luogo di consegna, per cui in difetto di accordo prevale il luogo di recapito finale della merce e quindi il Tribunale di Frosinone.

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