Recentissime della CGUE in tema negato imbarco su volo aereo. - Studio Legale Turci

Recentissime della CGUE in tema negato imbarco su volo aereo.

Con due recentissime sentenze pronunziate a seguito di rinvio pregiudiziale la Corte di Giustizia è tornata a occuparsi del Regolamento 261 del 2004: la cosiddetta carta dei diritti del passeggero aereo.

La prima vicenda prende le mosse dal ricorso di una passeggera che adiva il giudice nazionale affermando di aver prenotato, tramite un tour operator, un volo con coincidenza che le consentiva di recarsi da Jerez (Spagna) a Francoforte sul Meno (Germania) via Madrid (Spagna).

Tutti i voli, oggetto di prenotazione unitaria, avrebbero dovuto essere operati dalla medesima compagnia la quale, contro la volontà della ricorrente, modificava la prenotazione facendo compiere alla passeggera la prima tratta su un volo diverso rispetto a quanto originariamente previsto, con arrivo nello scalo madrileno in ritardo rispetto al programma iniziale.

Peraltro, la ricorrente veniva imbarcata per la seconda tratta sul volo concordato arrivando comunque alla destinazione finale con dieci minuti di anticipo rispetto all’ora inizialmente prevista.

La ricorrente adiva quindi il Tribunale circoscrizionale di Francoforte sul Meno, chiedendo la condanna della compagnia aerea al pagamento di una compensazione pecuniaria ai sensi del regolamento n. 261/2004.

Respinta la domanda in primo grado, in fase di appello la Corte, rilevato che sussiste il diritto alla compensazione pecuniaria solo se la modifica della prenotazione ha dato luogo ad un negato imbarco (non ricorrendo gli estremi di una cancellazione), sospende il procedimento e rinvia la causa alla Corte di Giustizia chiedendo se lo spostamento su un volo successivo della prenotazione di un passeggero non consenziente, che si presenta all’accettazione in aeroporto e dispone di una prenotazione confermata su un determinato volo, costituisca un caso di negato imbarco ai sensi dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento n. 261/2004, qualora il volo al quale si riferisce la prenotazione confermata del passeggero venga effettuato.

E, in caso di risposta affermativa, se la disposizione dell’articolo 5, paragrafo 1, lettera c), iii), del regolamento n. 261/2004, si applichi per analogia ai casi di negato imbarco di cui all’articolo 4, paragrafo 3, del medesimo regolamento.

La Corte ritiene pacifico che la ricorrente abbia effettuato il suo trasporto aereo, mediante volo in coincidenza, giungendo a destinazione  nonostante la modifica riguardante il primo dei voli che compongono il trasporto, e che la questione sollevata attenga concessione, da parte del vettore aereo, di una compensazione pecuniaria ai sensi dell’articolo 7 del regolamento n. 261/2004.

Dovendosi, quindi, stabilire, se tale articolo debba essere interpretato nel senso che è dovuta una compensazione pecuniaria a un passeggero che dispone di un’unica prenotazione per un volo con coincidenza quando la sua prenotazione è stata modificata contro la sua volontà, con la conseguenza, da un lato, che egli non si è imbarcato sul primo volo che compone il trasporto da lui prenotato nonostante tale volo sia stato effettuato e, dall’altro, che gli è stato assegnato un posto su un volo successivo che gli ha consentito di imbarcarsi sul secondo volo che compone il suo trasporto prenotato e raggiungere in tal modo la sua destinazione finale all’ora di arrivo inizialmente prevista.

Applicando a contrariis la propria la giurisprudenza (sulla quale vedasi “Voli in coincidenza: se la prenotazione è unica il primo vettore è tenuto alla compensazione pecuniaria“) secondo cui un volo con una o più corrispondenze che ha formato l’oggetto di una prenotazione unica costituisce un tutt’uno ai fini del diritto alla compensazione e, quindi, il diritto alla compensazione dev’essere interpretato nel senso che il passeggero di un volo che abbia raggiunto la sua destinazione finale con un ritardo di durata pari o superiore a tre ore rispetto all’orario di arrivo previsto, ha diritto a compensazione pecuniaria, la Corte nega che la ricorrente possa beneficiare del diritto alla compensazione pecuniaria sulla base dell’articolo 7, del regolamento n. 261/2004.

La seconda vicenda, invece, vedeva un passeggero kazako adire il proprio giudice nazionale affermando che lo stesso doveva imbarcarsi su un volo da Larnaca a Cipro, via Bucarest, per partecipare ad un concorso, avendo ricevuto autorizzazione all’ingresso ed alla permanenza presso l’isola cipriota dal governo Cipriota, ed avendo avuto conferma della validità di tale permesso dalle autorità rumene.

Il giorno del volo il passeggero si recava presso l’aeroporto di Larnaca al fine di procedere alle operazioni di imbarco sul volo per Bucarest. Giunto presso il banco di imbarco della compagnia aerea, il personale di terra della compagnia stessa comunicava verbalmente al passeggero che i documenti di viaggio in suo possesso non erano validi ai fini dell’ingresso in Romania.

A seguito di tale negato imbarco, il passeggero si rivolgeva al Tribunale per ottenere il risarcimento dei danni ad egli arrecati dalla decisione, a suo dire immotivata, invocando il Regolamento CE 261/04.

Il Regolamento CE 261/04 stabilisce regole comuni per la compensazione e l’assistenza in favore dei passeggeri aerei in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o ritardo prolungato del volo.

Ai sensi del predetto Regolamento la compagnia non può rifiutare l’imbarco ad un passeggero con prenotazione regolare e che si sia presentato in orario all’imbarco “salvo se vi sono ragionevoli motivi per negare l’imbarco”.

Secondo la Corte, un vettore aereo o il suo incaricato non possono essere considerati come fossero stati incaricati, dallo Stato membro di destinazione, di assumere compiti di controllo di frontiera, in quanto essi possono solo verificare che i cittadini stranieri che essi trasportano siano «in possesso dei documenti di viaggio richiesti» per l’ingresso nel territorio dello Stato membro di destinazione.  Peraltro, il vettore non ha il potere di valutare in autonomia l’adeguatezza dei documenti di viaggio e, laddove consideri erroneamente questi non regolari e rifiuti l’imbarco, tale constatazione non può essere considerata quale “ragionevole motivo” per contestare l’imbarco.

Pertanto nel caso di specie si è verificata una ipotesi di negato imbarco, cui consegue il diritto del passeggero alle tutele previste dal regolamento.

 Avv. Marco Turci                                                                                                        Dott. Matteo Turci

 

 

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Recentissime della CGUE in tema negato imbarco su volo aereo.