Secondo i giudici tedeschi in caso di cancellazione del volo a causa del "lockdown" si applica il regolamento europeo 261/2004 - Studio Legale Turci

Secondo i giudici tedeschi in caso di cancellazione del volo a causa del “lockdown” si applica il regolamento europeo 261/2004

L’Amtsgericht di Nürtingen, (in Baden-Württemberg, Germania meridionale) ha statuito, con la sentenza 10 C 1810/2020 del 25.06.2020, che il viaggiatore che vede cancellato il proprio volo a causa dei provvedimenti assunti per fronteggiare la crisi sanitaria causata dal Covid-19 ha diritto al rimborso del biglietto, oltre al pagamento degli interessi legali.

L’attore aveva lamentato che la cancellazione di un volo Stoccarda – Budapest del 06.04.2020, prenotato in anticipo, fosse avvenuta all’ultimo momento e senza ragioni ufficiali che giustificassero tale scelta, avvenuta peraltro in un momento in cui la Germania era in pieno lockdown in risposta alla pandemia.

Secondo il giudice tedesco nel caso di specie la domanda dell’attore deve essere accolta, in quanto fondata sugli artt. 5 par. 1 e 8 par. 1 del Regolamento (CE) 261/2004, che si occupa di prevedere una risposta uniforme ai passeggeri dell’Unione in caso di ritardi, cancellazioni e altri disagi relativi al trasporto aereo.

Le norme richiamate prevedono che in caso di cancellazione del volo il passeggero abbia il diritto di ricevere da parte del vettore operativo la scelta tra ottenere il rimborso entro sette giorni del prezzo del biglietto effettivamente pagato o della parte di tratta non goduta (si pensi ai biglietti che comprendono più voli), oppure usufruire del primo volo disponibile verso il punto di partenza iniziale. Nel caso di specie il passeggero non aveva iniziato il viaggio, pertanto non poteva che pretendere il rimborso.

Un ulteriore elemento normativo richiamato dal giudice tedesco è il “Regolamento Roma I” (Regolamento (CE) n. 593/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008 , sulla legge applicabile alle obbligazioni contrattuali), che prevede le norme relative all’individuazione del diritto applicabile nelle obbligazioni civili, in virtù del quale sono state considerate applicabili le norme del codice civile tedesco in materia di interessi di mora e legali.

Secondo tale diritto si deve applicare un interesse del 5% superiore al tasso di interesse di base a partire dal momento in cui il giudizio è pendente, anche se la parte debitrice non è inadempiente (§ 288, 291 e 187 (2) BGB).

In conclusione, appare chiaramente da tale giudizio di merito come l’applicazione da parte dei giudici tedeschi del diritto dell’Unione, almeno nel caso di specie, non solo sia in linea con l’interpretazione della Corte di Giustizia in merito alla medesima disciplina (cfr. per esempio CGUE, sent. C-601/17 del 12.09.2018), ma anche concorde con l’applicazione della giurisprudenza italiana di merito e di legittimità.

Pertanto questa decisione si presenta come un esempio chiaro ed inequivocabile delle modalità concrete attraverso le quali il diritto dell’Unione europea possa garantire la medesima tutela dei diritti dei passeggeri in tutto il continente, anche in momenti di emergenza come quello che stiamo vivendo in questo momento storico.

Si segnala infine che in Germania anche la tutela del consumatore in caso di cancellazione del pacchetto turistico viene assicurata da una norma, il § 651h BGB, che ha la sua genesi nel diritto dell’Unione (per l’esattezza, è il recepimento dell’art. 12 della direttiva (EU) 2015/2302), come confermato nella recente sentenza dell’Amtsgericht di Francoforte sul Meno del 15.10.2020 nella causa 32 C 2620/20 che ha statuito che l’operatore, che abbia receduto dal contratto di pacchetto turistico, debba offrire al consumatore il rimborso del prezzo (che deve avvenire entro 14 giorni) in alternativa al voucher, e non limitarsi ad offrire il secondo come avvenne nel caso di specie.

Prof. Avv. Pierangelo Celle                                                                         Dott. Guglielmo Bonacchi

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