La Cassazione mette un freno all’(ab)uso delle targhe prova. - Studio Legale Turci

La Cassazione mette un freno all’(ab)uso delle targhe prova.

Con due recenti sentenze, tra loro collegate, la Suprema Corte chiarisce una volta per tutte i limiti di utilizzo delle c.d. targhe prova, ponendo fine a diffuse (quanto illegittime) prassi.

Le due sentenze costituiscono il terzo, ma non ultimo, capitolo di altrettante vicende processuali originatesi dalla medesima vicenda: per verificare la natura dei problemi segnalatigli, un meccanico si poneva alla guida di un’autovettura affidatagli, apponendo sul veicolo la targa prova intestata all’officina. Durante la prova su strada, tuttavia, causava un gravissimo sinistro in cui egli perdeva la vita e dal quale derivavano lesioni personali ai passeggeri (il proprietario del veicolo e un’altra persona).

La passeggera promuoveva un giudizio per il risarcimento dei danni conseguenti alle lesioni subite contro il proprietario del veicolo, l’assicuratore del veicolo, l’officina e l’assicuratore della targa prova. Il giudice di prime cure, con sentenza confermata in appello, condannava l’officina e, per quanto qui interessa, l’assicuratore della targa prova. I congiunti del proprietario del veicolo, trasportato promuovevano un secondo giudizio contro i medesimi convenuti, in esito al quale il Tribunale di Vicenza condannava al risarcimento dei danni l’officina e l’assicuratore del veicolo. La sentenza veniva, anch’essa, confermata in esito al secondo grado di giudizio.

Entrambe le compagnie ricorrevano in Cassazione. L’assicuratrice della targa prova avversava il provvedimento conclusivo del primo giudizio affermando, in particolare, che la targa prova può essere apposta esclusivamente su veicoli privi della carta di circolazione, ragione per la quale dei danni provocati da un’autovettura immatricolata risponde l’assicuratore dell’autovettura medesima e non quello della targa prova eventualmente – e indebitamente – apposta. L’assicurazione dell’officina ricorreva avverso la sentenza che la condannava, con antitetiche argomentazioni. Sosteneva infatti la compagnia che in caso di circolazione con targa prova è l’assicuratore di questa a dover ristorare i danneggiati.

Con le sentenze n. 17665/2020 e n.28433/2020 la Suprema Corte accoglie il primo ricorso e respinge il secondo con identica argomentazione: la targa prova non può essere esposta su veicoli già immatricolati, di talché, in caso di sinistro, l’assicuratore della targa prova eventualmente apposta su veicolo già immatricolato non è tenuto a prestare l’indennizzo.

La Corte osserva che l’art. 1 del d.P.R. n. 474 del 2001, il quale disciplina la circolazione in prova, consente ad alcuni soggetti di derogare all’obbligo di munire i veicoli della carta di circolazione per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, in relazione a “veicoli non ancora immatricolati” ovvero che richiedano un “aggiornamento della carta di circolazione”  a seguito dell’installazione di determinati dispositivi.

Secondo il giudice di legittimità, dunque, la norma individua chiaramente la propria ratio nel consentire la circolazione provvisoria di veicoli che, in quanto privi di carta di circolazione, non sono assicurabili. Al contrario non rientra nello scopo della norma la possibilità di sostituire l’assicurazione del veicolo con quella del titolare dell’autorizzazione ministeriale alla circolazione in prova.

L’apparente autoevidenza della soluzione individuata dalla Corte impone di indagare le ragioni che hanno portato alla nota diffusione di prassi contra legem. Si possono a tal fine individuare due ordini di ragioni, di fatto e di diritto.

Al primo filone si devono ricondurre la scarsità dei controlli sull’uso delle targhe prova, l’esigenza di provvedere alla circolazione per brevissimi tratti di immatricolati ma non assicurati e una modestissima casistica di sinistri con veicoli circolanti con targa prova coinvolti. Al secondo si possono, invece, ricondurre alcuni provvedimenti amministrativi che hanno indebitamente “ampliato” l’ambito di operatività del d.p.r. 474/2001. In particolare la Circolare del Dipartimento dei trasporti terrestri e per i sistemi informativi e statistici del 2004 (prot. n. 4699/M363) che ha affermato che “l’autorizzazione alla circolazione di prova può essere utilizzata, dai concessionari, commissionari, agenti di vendita e commercianti autorizzati di veicoli a motore e loro rimorchi, sia per i veicoli nuovi, sia per quelli da essi ritirati in permuta, sempre però soltanto per gli scopi previsti”, omettendo il riferimento ai “veicoli non ancora immatricolati”, nonché la nota (prot. n. 300/A/4341/18/105/20/3 del 30 maggio 2018) con cui il medesimo Ministero ha invitato gli organi di polizia a evitare “ogni azione sanzionatoria nei confronti di chi opera secondo la prassi consolidata che consentiva l’utilizzazione di targhe prova anche su veicoli già immatricolati ma sprovvisti di copertura assicurativa”, in ragione della complessità della materia che pure, in allora, era già stata affrontata e risolta dalla Cassazione – seppur in via incidentale – a mezzo dei medesimi rilievi valorizzati dalla sentenze in commento.

Il principio fissato dalla Cassazione ha evidenti, quanto significative, ricadute in ambito assicurativo. Infatti, come evidenzia la Suprema Corte, in presenza di immatricolazione, dunque, viene in rilievo sempre ed unicamente l’RC del veicolo, mentre l’assicurazione della targa prova non sarà operante per coprire eventuali danni provocati a terzi durante la circolazione.

Nel caso di danni derivanti da veicolo immatricolato circolante con targa prova e privo di copertura assicurativa propria, dunque, l’assicuratore RC della targa prova non sarò tenuto a risarcire il danneggiato che potrà rivolgersi unicamente al proprietario del veicolo, al conducente (ove sia soggetto diverso) e al fondo vittime della strada ricorrendone le condizioni.

 

Avv. Marco Turci                                                                                                                                                                    Dott. Matteo Turci

 

 

 

 

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