La "saga" delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo tra recenti interventi giurisprudenziali e problemi nel riparto delle competenze - Studio Legale Turci

La “saga” delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo tra recenti interventi giurisprudenziali e problemi nel riparto delle competenze

Il tema delle concessioni demaniali marittime ad uso turistico-ricreativo è attualmente oggetto di ampio dibattito sotto molteplici profili.

L’art. 182 comma 2 del Decreto Legge del 19/05/2020 – N. 34, come modificato in sede di conversione dalla legge n. 77/2020 del 17 luglio 2020,  ha recentemente confermato la proroga della durata delle concessioni in essere al 2033, già prevista dalla l. 30 dicembre 2018 n. 145. La disposizione prevede inoltre il divieto delle amministrazioni concedenti di avviare o proseguire i “procedimenti amministrativi per la devoluzione delle opere non amovibili, di cui all’articolo 49 del codice della navigazione, per il rilascio o per l’assegnazione, con procedure di evidenza pubblica, delle aree oggetto di concessione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto”.

Il rinnovo automatico, peraltro, è stato oggetto di diversi interventi giurisprudenziali in relazione al possibile contrasto con il diritto dell’Unione europea.  Con la recente sentenza N. 04610/2020 del 17 luglio 2020, il Consiglio di Stato ha da ultimo ribadito come a seguito dell’abrogazione del diritto di insistenza con il d.l. 194/2009, il concessionario uscente in caso di cessazione del rapporto concessorio, può vantare solo un mero interesse di fatto a che l’amministrazione proceda a nuova concessione tramite gara.

La giurisprudenza nazionale e la stessa Corte di Giustizia dell’UE con la sentenza 14 luglio 2016 C-458/14 (vedasi “La Corte di Giustizia si pronuncia sulla proroga automatica delle concessioni per l’esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri”), hanno poi ripetutamente affermato che la selezione pubblica deve ritenersi il meccanismo privilegiato di rilascio delle concessioni marittime ai sensi dell’art. 37 Cod. Nav. ed in virtù dei principi dell’Unione derivanti fra l’altro dall’art. 12 della direttiva 123/2006 (c.d. Bolkestein).

Infine,  la preferenza per la selezione pubblica nell’ambito del rilascio delle concessioni demaniali marittime è ormai principio immanente nel nostro ordinamento, oltre che costantemente presente in giurisprudenza.

Anche la Corte costituzionale è di recente intervenuta in relazione alle concessioni turistiche con riguardo al riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni (per alcuni importanti precedenti della Consulta in tema di concessioni vedasi “La Corte costituzionale interviene ancora sulle concessioni turistiche: illegittimo l’indennizzo corrisposto al concessionario uscente” e “La Corte costituzionale boccia gli aumenti del canone per le concessioni di opere da realizzarsi dal concessionario sul demanio marittimo”)

Con la sentenza 161/2020 del 23.7.2020, in particolare, la Consulta ha rigettato una questione di legittimità sollevata dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri avverso una legge della Regione Sicilia che introduceva norme in tema di sviluppo del turismo nautico e disciplina dei marina resort.

Le disposizioni della legge regionale erano in particolare ritenute incostituzionali siccome incidenti sull’occupazione e l’utilizzo del demanio marittimo in regime di concessione, materia di competenza esclusiva dello stato ove relativa alla «tutela della concorrenza», di cui all’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione.

La Corte costituzionale, con tale sentenza ha in particolare affermato che:

– la disciplina concernente il rilascio di concessioni su beni demaniali marittimi investe diversi ambiti materiali, attribuiti alla competenza sia statale, sia regionale;

– l’intervento della Regione siciliana, nel caso all’esame della Corte, concerne una particolare tipologia di struttura ricettiva, denominata “marina resort”, da intendersi quali “strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all’interno delle proprie unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato”.  Tali strutture, in quanto destinate ad occupare il demanio marittimo sono soggette dunque, al previo rilascio di apposita concessione;

– in base alla giurisprudenza della Consulta la relativa disciplina, identificando una tipologia di struttura ricettiva, attiene alla materia «turismo e industria alberghiera», di competenza regionale residuale;

–  “i criteri e le modalità di affidamento delle concessioni sui beni del demanio marittimo devono, in ogni caso, essere stabiliti nel rispetto dei principi della libera concorrenza e della libertà di stabilimento previsti dalla normativa dell’Unione Europea e nazionale, e corrispondenti ad ambiti riservati alla competenza esclusiva statale dall’art. 117, secondo comma, lettera e), Cost. (sentenze n. 118 e n. 109 del 2018, n. 157 e n. 40 del 2017, n. 171 del 2013 e n. 213 del 2011)” e “in siffatta competenza esclusiva, le pur concorrenti competenze regionali trovano così un limite insuperabile”,

Nel merito, la Consulta ha quindi dichiarato la questione infondata, rilevando che l’intervento del legislatore regionale non ha inciso sui criteri e sulle modalità di affidamento delle concessioni del demanio marittimo(ancora da determinarsi tramite specifica disciplina statale), ma si è limitato a prospettare l’esercizio delle proprie funzioni amministrative in relazione allo specifico settore del turismo nautico nel territorio regionale.

 

Prof. Avv. Pierangelo Celle                                                                                                        Avv. Simone Pitto

 

 

 

 

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