La Corte di Giustizia si pronuncia sulla proroga automatica delle concessioni per l’esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri - Studio Legale Turci

La Corte di Giustizia si pronuncia sulla proroga automatica delle concessioni per l’esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri

La Corte di giustizia dell’Unione europea (CGUE 2016 nelle cause riunite C‑458/14 e C‑67/15) si è pronunciata sulla proroga automatica delle concessioni per l’esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri, prevista dall’articolo 1, comma 18, del decreto legge del 30 dicembre 2009, n. 194, convertito con legge del 26 febbraio 2010, n. 25, così come modificato dall’articolo 34 duodecies del decreto legge del 18 ottobre 2012, n. 179, introdotto in sede di conversione dalla legge del 17 dicembre 2012, n. 221, ritenendo che essa impedisca di effettuare una selezione imparziale e trasparente dei candidati.

La Corte sottolinea che il rilascio di autorizzazioni relative allo sfruttamento economico del demanio marittimo e lacustre deve essere soggetto a una procedura di selezione tra i potenziali candidati, la quale deve presentare tutte le garanzie di imparzialità e di trasparenza (in particolare un’adeguata pubblicità).

La Direttiva 2006/123/CE consente agli Stati membri di tener conto, nello stabilire la procedura di selezione, di motivi imperativi di interesse generale, quali, in particolare, la necessità di tutelare il legittimo affidamento dei titolari delle autorizzazioni di modo che essi possano ammortizzare gli investimenti effettuati. Tuttavia, considerazioni di tal genere non possono giustificare una proroga automatica, qualora al momento del rilascio iniziale delle autorizzazioni non sia stata organizzata alcuna procedura di selezione. L’articolo 12 della Direttiva osta, pertanto, a una misura nazionale che, in assenza di qualsiasi procedura di selezione tra i potenziali candidati, prevede la proroga automatica delle autorizzazioni di sfruttamento del demanio marittimo e lacustre per attività turistico-ricreative.

La Corte precisa, infine, che, nel caso in cui la direttiva non fosse applicabile e qualora una concessione siffatta presenti un interesse transfrontaliero certo, la proroga automatica della sua assegnazione a un’impresa con sede in uno Stato membro costituisce una disparità di trattamento a danno delle imprese con sede negli altri Stati membri e potenzialmente interessate a tali concessioni, disparità di trattamento che è, in linea di principio, contraria alla libertà di stabilimento.

Il principio della certezza del diritto, che mira a consentire ai concessionari di ammortizzare i loro investimenti, non può essere invocato per giustificare una siffatta disparità di trattamento, dal momento che le concessioni sono state attribuite quando già era stato stabilito che tale tipo di contratto (che presenta un interesse transfrontaliero certo) doveva essere soggetto a un obbligo di trasparenza.

 

Share

La Corte di Giustizia si pronuncia sulla proroga automatica delle concessioni per l’esercizio delle attività turistico-ricreative nelle aree demaniali marittime e lacustri