Le Sezioni Unite sulla clausola "claims made" (Cass. S.U. 2016 n. 9140) - Studio Legale Turci

Le Sezioni Unite sulla clausola « claims made » (Cass. S.U. 2016 n. 9140)

La Corte di Cassazione S.U. ha affermato due importanti principi:

1) avendo l’art. 1917, primo comma cod. civ. natura derogabile, è possibile per le parti discostarsi dalla fattispecie tipica del contratto di assicurazione della responsabilità civile prevista da tale norma, elaborando un contratto atipico di assicurazione in cui l’evento assicurato non è, come nell’art. 1917, il fatto generatore della responsabilità, bensì la sola domanda di risarcimento (c.d. clausola claims made c.d. « pura », ossia quella che prescinde da quando si sia verificato il fatto generatore) – tale contratto atipico è quindi lecito, salvo il giudizio in concreto sulla meritevolezza dello stesso ex art. 1322, secondo comma cod. civ.;

2) l’ipotesi di clausola claims made c.d. « impura » (in cui sia il fatto generatore della responsabilità, sia la domanda devono essersi verificati entro i termini contrattualmente previsti):

a) non costituisce una violazione dell’art. 1895 cod. civ. laddove ammetta come rilevanti fatti occorsi prima della stipula della polizza, essendo ammissibile l’assicurazione del rischio putativo (argomentando sulla natura non eccezionale dell’art. 514 cod. nav.);

b) non costituisce limitazione della responsabilità, bensì dell’oggetto dell’assicurazione della responsabilità civile ex art. 1917, come tale lecita, non vessatoria, ma soggetta al giudizio di bilanciamento nei soli casi di contratti conclusi con consumatori.

Nella motivazione, si evidenziano i possibili rischi di lacune di copertura nelle polizze RC imposte per legge a professionisti e altri operatori, invitando il legislatore a tenere conto di tali problematiche in sede di regolazione della disciplina relativa.

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