La responsabilità del vettore marittimo di cose per i danni da ritardo - Studio Legale Turci

La responsabilità del vettore marittimo di cose per i danni da ritardo

La Corte d’Appello di Reggio Calabria con decisione del 28.10.2016 n. 373 ha  affermato alcuni importanti principi in tema di responsabilità del vettore marittimo per danni da ritardo.

La controversia aveva ad oggetto una domanda di risarcimento dei danni subiti da un carico di verdure fresche trasportate a mezzo nave da Alessandria d’Egitto a Gioia Tauro.  Sul sito internet del vettore marittimo veniva pubblicizzata la sua capacità a coprire tale tratta in soli due giorni, con particolare riferimento al trasporto di merce deperibile.  La nave, però, invece di arrivare nel porto di Gioia Tauro il giorno stabilito, aveva deviato la propria rotta verso la rada di Augusta, dove rimase in attesa per tre giorni, per poi giungere a destinazione con cinque giorni di ritardo.  Allo sbarco veniva constatato il deterioramento della merce e il ricevitore, assistito dallo Studio Legale Turci, svolse azione risarcitoria contro il vettore marittimo.

La Corte d’Appello, confermando la sentenza resa in primo grado, ha accolto la domanda, affermando che – anche in mancanza di uno specifico termine di consegna contrattualmente pattuito tra le parti – la prestazione del trasporto deve essere comunque resa entro un “termine ragionevole”, da valutarsi in base alla natura e all’oggetto del trasporto.

In particolare, vista la natura deteriorabile della merce, chiaramente riscontrabile dalla polizza di carico, il vettore avrebbe dovuto eventualmente rifiutare l’incarico ove non fosse stato in grado di garantire il rispetto degli orari su cui la controparte aveva fatto affidamento, “poiché una consegna tardiva avrebbe privato la prestazione di qualsiasi utilità, rendendola non più idonea a soddisfare l’interesse del destinatario”.

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