La sproporzione delle sanzioni doganali: un ulteriore stop dalla Cassazione sul solco della sentenza Equoland - Studio Legale Turci

La sproporzione delle sanzioni doganali: un ulteriore stop dalla Cassazione sul solco della sentenza Equoland

Ancora una volta la sentenza Equoland, storico precedente in materia emesso nel 2014 dalla Corte di Giustizia in favore di un operatore rappresentato dallo Studio Legale Turci, si conferma un leading case in materia di interpretazione del diritto dell’Unione in ambito fiscale e doganale, con particolare riferimento alla proporzionalità delle sanzioni irrogate in caso di eventuali violazioni affermando, in particolare, il potere del Giudice di valutare se la sanzione, ove applicata in concreto, è in effetti commisurata alla condotta punita.

Dopo aver modificato il proprio orientamento in materia di violazioni connesse alla gestione dei depositi fiscali IVA in virtù dei principi ivi espressi dalla Corte di Giustizia, la Corte di Cassazione, con la recentissima decisione n. 17908/2022, torna ad applicare con fermezza quei principi, questa volta con riferimento all’art. 303 D.P.R. n. 43 del 1973 (TULD), norma che sin dalla sua riformulazione nel 2012 diede origine a dubbi di legittimità e difficoltà di applicazione.

La Corte sottolinea come, in forza dei principi del diritto dell’Unione, la sanzione non può eccedere quanto necessario per assicurare l’esatta riscossione dell’IVA ed evitare l’evasione, di talché essa deve essere parametrata alle circostanze di fatto, quali l’insussistenza di evasioni o detrazioni illegittime, o frodi. Pertanto, il Giudice nazionale opera legittimamente laddove, in applicazione di detti principi, valuti (anche d’ufficio e in assenza di specifica deduzione) la proporzionalità in concreto della sanzione prevista dall’ordinamento interno e, ove non la ravvisi, ritenga il principio unionale prevalente, disapplicando di conseguenza la norma sanzionatoria non conforme ad esso.

In questo caso, la Corte applica al T.U.L.D. quei criteri, già recepiti in ambito IVA nell’interpretazione e applicazione del D.Lgs. n. 471 del 1997, e conferma il buon operato della Commissione Tributaria Regionale che, a fronte di un accertamento di maggiori diritti per Euro 9.098,62, ha ritenuto in concreto non conforme a proporzionalità la sanzione prevista dall’art. 303 del D.P.R. n. 43 del 1973.

Tale norma, infatti, a mente della quale se i diritti di confine evasi sono pari o superiori a 4000 Euro si applica una sanzione non inferiore a 30 mila Euro, non consente al Giudice di contenere la sanzione adeguandola alla specificità del caso di specie o di tenere in considerazione l’atteggiamento collaborativo della società contribuente e, per tale ragione, essa può essere disapplicata, quantificando la sanzione in misura inferiore al minimo edittale.

Un precedente, questo, che avalla in sede di legittimità un orientamento ormai già frequentemente adottato dai Giudici di merito e segna un ulteriore passo verso la corretta applicazione del diritto dell’Unione in Italia.

Avv. Marco Turci                                                                                                                        Avv. Raffaella Vianello

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