Lo scorso 29 Giugno 2022 il Parlamento ha approvato la l. n. 79 del 2022 che converte con modifiche il d.l. 30 Aprile 2022, n. 36.
Il provvedimento di conversione è stata l’occasione per approvare l’emendamento, promosso dalle associazioni rappresentative degli operatori di servizi logistici, che tendeva, mediante la modifica del neo-introdotto art. 1677-bis c.c., ad introdurre nel Codice Civile “una disciplina puntuale e specifica ad un contratto emerso nella prassi, oggi privo di una previsione normativa ad hoc, divenuto di diffusione ed importanza assolute” (queste le parole del presidente di Assologistica, Andrea Gentile, audito al Senato).
Il nuovo testo dell’articolo dispone dunque che “se l’appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di due o più servizi di logistica relativi alle attività di ricezione, trasformazione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attività di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili”.
La modifica legislativa ha finalmente portato all’attenzione del legislatore un contratto, quello di servizi integrati di logistica, che riveste un’importanza fondamentale nella filiera produttiva del paese, trovando il condivisibile plauso delle associazioni di categoria. Superando le incertezze, da anni segnalate dalla prassi, relative alle norme applicabili ad un contratto variamente qualificato dalle corti come atipico, misto o socialmente tipico, la norma propende per l’applicazione alla fattispecie delle norme relative al contratto di trasporto, ad onta della collocazione sistematica nel titolo dedicato all’appalto, tipo contrattuale dal quale dunque il contratto di servizi integrati di logistica viene a distinguersi.
Resta forse il rammarico per la mancata occasione di fornire una più puntuale definizione legislativa della nozione “servizi di logistica”, confidando che l’elaborazione giurisprudenziale non consentirà che il rinvio aperto alle norme relative al contratto di trasporto “in quanto compatibili” possa sostituire all’incertezza sulle norme applicabili alla fattispecie, l’incertezza sulle norme regolanti il contratto di trasporto compatibili con essa. In particolare sembra rivestire grande importanza pratica il giudizio sulla compatibilità con la figura negoziale in parola delle norme che disciplinano il limite di responsabilità del vettore; la prescrizione dei diritti nascenti dal contratto di trasporto e i privilegi del vettore sulle cose trasportate.