Ritardi e cancellazione di voli: la Corte di Giustizia dell’Unione Europea chiarisce le regole a tutela dei passeggeri - Studio Legale Turci

Ritardi e cancellazione di voli: la Corte di Giustizia dell’Unione Europea chiarisce le regole a tutela dei passeggeri

Con due pronunce recenti la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha stabilito alcuni interessanti principi in materia di trasporto aereo.
Con la sentenza nella causa C-302/16 la CGUE ha stabilito in capo al vettore aereo l’onere di provare se e quando il passeggero sia stato avvertito della cancellazione di un volo, ritenendo quindi sempre dovuta la compensazione prevista dal regolamento Ue 261/04 laddove non venga dimostrato che il passeggero è stato informato della cancellazione del volo più di due settimane prima dell’orario di partenza previsto.
La CGUE ha così risolto il contenzioso fra un cliente ed il vettore aereo che, avendo cancellato il volo, aveva informato dapprima l’agenzia di viaggi e, solo successivamente, il cliente dieci giorni prima del previsto orario di partenza.
Il cliente chiedeva quindi al vettore il risarcimento forfettario di 600 euro, appellandosi al regolamento Ue 261/04 che prevede la responsabilità del vettore in caso di mancato avviso almeno due settimane prima dell’orario di partenza previsto.
Il vettore respingeva ogni addebito sostenendo di aver dato informazione entro il termine importo dal regolamento Ue 261/04 all’agenzia di viaggi dove il biglietto era stato venduto.
Quest’ultima declinava ogni responsabilità ritenendo il proprio mandato limitato alla conclusione di contratti di trasporto tra passeggeri e vettori aerei ed essa e rientrando nei compiti del vettore informare i passeggeri di cui l’Agenzia aveva fornito dati e recapiti.
Il cliente, adiva il Tribunale dei Paesi Bassi chiedendo la condanna della Compagnia aerea al risarcimento del danno.
La CGUE ha quindi chiarito che, conformemente al regolamento, l’onere della prova resta a carico del vettore aereo non soltanto nel caso in cui il contratto di trasporto sia stato stipulato direttamente tra il passeggero e il vettore aereo, ma anche qualora tale contratto sia stato stipulato per il tramite di un terzo, quale un’agenzia di viaggi on-line.
Con la sentenza nella causa C-315/15, invece, la CGUE ha stabilito che in caso di collisione tra un velivolo ed un volatile il conseguente ritardo prolungato non dà luogo a un indennizzo per i passeggeri ai sensi del Regolamento UE n. 261/2004. Laddove, però, un esperto autorizzato certifichi che l’aereo è in grado di volare, non si può giustificare ulteriore ritardo con la necessità di un secondo controllo.
Nel caso di specie un velivolo aveva già effettuato diverse tratte, in una delle quali si era verificato un guasto tecnico che aveva richiesto un intervento, di un’ora e quarantacinque minuti.
In seguito il velivolo era entrato in collisione con un volatile rendendo necessario il controllo tecnico dell’apparecchio, effettuato subito da una società terza e successivamente anche da tecnici della società proprietaria del velivolo. Nessuno dei due controlli aveva riscontrato danni che compromettessero l’idoneità a volare.
I due incidenti sono però costati ad una coppia di passeggeri un ritardo all’arrivo di ben cinque ore e venti minuti, per il quale veniva chiesto il pagamento di una compensazione essendo il ritardo di oltre tre ore.
Il vettore si opponeva, ritenendo la collisione con un volatile una circostanza eccezionale ed imprevedibile. Il vettore aereo, infatti, non è tenuto a pagare una compensazione pecuniaria se può dimostrare che il ritardo del volo è dovuto a circostanze eccezionali ed inevitabili.
La CGUE si è pronunciata affermando che: “non essendo una collisione tra un aeromobile e un volatile, e l’eventuale danno provocato da tale collisione, intrinsecamente legati al sistema di funzionamento dell’apparecchio, tale collisione non è, per la sua natura o per la sua origine, inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e sfugge, quindi, al suo effettivo controllo. Di conseguenza, la collisione tra un aeromobile e un volatile costituisce una circostanza eccezionale ai sensi del regolamento”.
Aggiungendo che se al vettore può essere richiesta l’adozione di misure preventive atte a ridurre il rischio di circostanze eccezionali come quella in oggetto, questo non può essere ritenuto responsabile per il mancato rispetto di queste misure da parte degli enti gestori di aeroporti.
Fissato il principio generale la CGUE precisa che essendo l’aereo era già stato controllato da un esperto autorizzato, il secondo controllo non era necessario e conseguentemente il ritardo derivante da tale controllo non è giustificato rispetto all’obbligo di compensazione previsto dal regolamento.
Si deve quindi dedurre il ritardo imputabile alla circostanza eccezionale dal ritardo complessivo del volo, al fine di valutare se la parte del ritardo imputabile al vettore sia pari o superiore a tre ore. Nel qual caso, tale ritardo deve essere comunque oggetto di una compensazione pecuniaria.

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