Applicato il principio della sentenza Equoland anche in materia di sanzioni: secondo la Commissione Tributaria Regionale di Milano solo gli interessi di mora sono una sanzione proporzionale e conforme al diritto dell'Unione in caso di introduzione solo virtuale della merce nel deposito IVA. - Studio Legale Turci

Applicato il principio della sentenza Equoland anche in materia di sanzioni: secondo la Commissione Tributaria Regionale di Milano solo gli interessi di mora sono una sanzione proporzionale e conforme al diritto dell’Unione in caso di introduzione solo virtuale della merce nel deposito IVA.

La CGUE nella nota sentenza “Equoland” (s. 17 luglio 2014 – ricorso C-272/13) aveva dichiarato il carattere meramente formale della violazione dell’obbligo di introdurre fisicamente la merce nei c.d. depositi IVA e, conseguentemente, la contrarietà al diritto dell’Unione della pretesa dello stato membro di:

a) chiedere il pagamento dell’IVA già assolta dall’operatore  mediante il meccanismo dell’inversione contabile (c.d. reverse charge);

b) di sanzionare ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 471 del 1997 il ritardato pagamento per il periodo intercorrente tra il momento dell’importazione e quello dell’assolvimento dell’IVA mediante emissione dell’autofattura, in quanto sanzione eccedente il limite necessario ad assicurare l’esatta riscossione ed evitare l’evasione, rimettendo al giudice dello Stato membro l’individuazione di una sanzione proporzionale, avvertendo di ritenere gli interessi di mora una sanzione proporzionale.

A seguito di sentenza di rinvio, la questione è giunta di fronte alla la Commissione Tributaria Regionale della Lombardia la quale. con sentenza n. 4279/2017, ha respinto l’appello proposto dall’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Dogane e, aderendo alla tesi prospettata dallo Studio Turci, accertata l’insussistenza della frode nel semplice ritardo nel versamento, ha deciso l’applicazione dei soli interessi essere la sanzione adeguata in base al diritto dell’Unione, tenuto conto che il versamento tardivo non può essere equiparato di per sé ad una frode e che occorre tenere conto nello specifico della natura e della gravità dell’infrazione che la sanzione mira a penalizzare.

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Applicato il principio della sentenza Equoland anche in materia di sanzioni: secondo la Commissione Tributaria Regionale di Milano solo gli interessi di mora sono una sanzione proporzionale e conforme al diritto dell’Unione in caso di introduzione solo virtuale della merce nel deposito IVA.