Il giudice giurisdizionalmente competente in caso di trasporto merci. - Studio Legale Turci

Il giudice giurisdizionalmente competente in caso di trasporto merci.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che, ai sensi dell’art. 5, punto 1, lettera b) secondo trattino del Regolamento CE 44/2001 (norma peraltro equivalente all’art. 7, punto 1, lett. b, secondo trattino del Regolamento UE 1215/2012, attualmente in vigore), nell’ambito di un contratto vertente sul trasporto merci tra Stati membri caratterizzato da diversi scali e da diversi modi di trasporto, tanto il luogo di spedizione quanto il luogo di consegna della merce costituiscono luoghi di prestazione del servizio di trasporto e, pertanto, idonei ad identificare il Giudice giurisdizionalmente competente a conoscere delle controversie relative a tale contratto.

Nella specie il mittente e il vettore avevano stipulato un contratto di trasporto merce da Pori (in Finlandia) a Sheffield, (nel Regno Unito). La merce veniva in primo luogo trasportata via camion fino al porto di Rauma, nel quale veniva caricata su nave e trasportato fino al porto di Hull, nel Regno Unito. Da qui veniva caricata nuovamente su un autocarro; tuttavia, prima della consegna al destinatario in Sheffield, essa andava dispersa.  Il mittente e la compagnia assicurativa citavano in giudizio dinanzi al Tribunale del paese di caricazione della merce il vettore, chiedendone la condanna al risarcimento del danno; il vettore eccepiva la competenza del Giudice adito. Il tribunale di primo grado rigettava l’eccezione del convenuto condannandolo al risarcimento del danno in favore del mittente e della compagnia assicurativa. Il Giudice dell’Appello tuttavia concludeva per l’incompetenza dei Giudici Finlandesi ai sensi dell’art. 5, punto 1), secondo trattino del Reg. CE 44/2001.

A seguito di tale contrasto, la Suprema Corte finlandese sospendeva il giudizio e presentava domanda di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia al fine di ricevere la corretta interpretazione della nozione di “luogo di prestazione del servizio di trasporto tra Stati membri”, caratterizzato da diversi modi di trasporto e suddiviso in diverse tappe.

La Corte di Giustizia, sulla base del disposto letterale dell’art. 5, punto 1), lettera b) secondo trattino del Reg. 44/2001 che designa come competente il Giudice del “luogo, situato in uno Stato membro, in cui i servizi sono stati o avrebbero dovuto essere prestati in base al contratto”, chiarisce che per “luogo di prestazione del servizio” si deve intendere quello che assicura il collegamento più stretto tra il contratto e il giudice competente, il quale di norma coincide con il luogo della prestazione principale.

Tanto premesso, la Corte di Giustizia sulla base anche delle conclusioni dell’Avvocato Generale (par. da 50 a 53), ha affermato che nell’ambito di un contratto di trasporto merci anche il luogo di spedizione presenta uno stretto collegamento con i servizi sostanziali risultanti da detto contratto.

Infatti, secondo la Corte “è proprio nel luogo di spedizione che il vettore deve eseguire una parte significativa della prestazione di servizi convenuta, vale a dire ricevere le merci, fissarle in modo adeguato, ed in generale, proteggerle di modo che non siano danneggiate; la non corretta esecuzione degli obblighi contrattuali connessi al luogo di spedizione di una merce, quale in particolare l’obbligo di fissaggio, può tradursi in una non corretta esecuzione degli obblighi contrattuali nel luogo di destinazione del trasporto”.

Ne consegue che secondo l’interpretazione della Corte di Giustizia si deve considerare come luogo di erogazione della prestazione, ai sensi dell’art. 5, punto 1) lett. b), secondo trattino del Reg. CE 44/20011, tale da garantire uno stretto collegamento tra il contratto di trasporto e il Giudice competente, non solo il luogo di consegna, ma anche il luogo di spedizione della merce.

In tal modo è soddisfatto il requisito della “prevedibilità” in quanto permette sia all’attore sia al convenuto di individuare i giudici del luogo di spedizione e di consegna della merce, indicati nel contratto di trasporto, come organi giurisdizionali che alternativamente possono essere aditi.

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