Perdurante contrasto tra le sezioni semplici sulla disciplina della risoluzione per inadempimento del contratto di leasing - Studio Legale Turci

Perdurante contrasto tra le sezioni semplici sulla disciplina della risoluzione per inadempimento del contratto di leasing

La Suprema Corte con la sentenza n.12552/2019 torna a superare la distinzione tra leasing finanziario e di godimento ai fini della disciplina degli effetti della risoluzione per inadempimento, ponendosi in consapevole contrasto con l’orientamento maggioritario, da ultimo ribadito nella sentenza n.10733/2019.

Secondo la posizione tradizionale, sancita per la prima volta dalle Sezioni Unite con la sentenza n.65/1993, vi sarebbe una differenza in termini di causa in concreto tra il leasing in cui il corrispettivo della locazione corrisponde all’effettivo valore del godimento della cosa locata, e il leasing in cui il prezzo del canone sia superiore al valore del godimento: nel primo caso il prezzo di riscatto corrisponderà all’effettivo valore del bene al momento del riscatto, laddove nel secondo caso il prezzo di riscatto sarà inferiore, denunciandosi così una causa traslativa già presente al momento della stipulazione.

Da questa distinzione la giurisprudenza prevalente fa discendere l’applicabilità al leasing di godimento dell’art. 1458 c.c. e al leasing traslativo dell’art. 1526 c.c., ritenendo quindi che in caso di risoluzione del primo non debba avere luogo la ripetizione delle prestazioni già avvenute, mentre, nel caso di risoluzione del secondo, debba aversi restituzione della cosa, ma anche restituzione delle rate pagate, con solo il diritto per il lessor a un equo compenso per l’uso della cosa, oltre al risarcimento del danno .

Questa giurisprudenza si è mantenuta costante, nonostante i numerosi tentativi da parte delle società di leasing di ricorrere a clausole cd. “di deduzione”, in forza delle quali la risoluzione del leasing traslativo non intaccherebbe i pagamenti già eseguiti in esecuzione dello stesso. Del pari sono state disattese le rare proposte di alcuni giudici di merito di ricorrere analogicamente all’art. 72 quater l.fall.

È intervenuta in questo contesto la rivoluzionaria sentenza n. 8980 del 29 marzo 2019, in cui la Sezione I della Cassazione, chiamata a decidere su un contratto non soggetto ratione temporis alla disciplina del leasing finanziario di cui ai commi 136-140 della l.124/2017, ha sancito che gli effetti della risoluzione del contratto di leasing finanziario per inadempimento dell’utilizzatore, verificatasi in data anteriore alla data di entrata in vigore della L. n. 124 del 2017 (art. 1, commi 136 – 140), sono regolati dalla disciplina della L. Fall., art. 72 quater, applicabile anche al caso di risoluzione del contratto avvenuta prima della dichiarazione di fallimento dell’utilizzatore, con la conseguenza di svincolare la restituzione della cosa locata alla società concedente dalla restituzione dei canoni versati, salva la possibilità poi di regolare i rapporti di credito debito residui.

Tuttavia, nel giro di pochi giorni, un’altra sezione semplice della Corte ha contraddetto il principio di diritto sopra riportato con la sentenza n. 10733 del 17 aprile 2019, affermando che: “l’introduzione nell’ordinamento della L. fall., art. 72-quater, non consente di ritenere superata la tradizionale distinzione tra leasing finanziario e traslativo e le differenti conseguenze che da essa derivano nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento. Pretendere di ricavare dalla legge fallimentare le regole da applicare in caso di risoluzione del contratto di leasing presupporrebbe che la legge non disciplinasse questa fattispecie, mentre così non è, perchè proprio la presenza dell’art. 1526 c.c. (che è norma generale rispetto alla citata L. fall., art. 72-quater) «rende impensabile il ricorso all’analogia, per mancanza del suo primo presupposto, cioè la lacuna nell’ordinamento»  (cfr. Cass. n. 19732 del 2011). Pertanto, anche ad ammettere che nell’ordinamento vi sia una lacuna, essa non potrebbe essere colmata con l’applicazione analogica della L. fall., art. 72-quater, norma che non disciplina la risoluzione del contratto di leasing (art. 1453 c.c.), ma il suo scioglimento quale conseguenza del fallimento dell’utilizzatore: la norma fallimentare, dunque, è destinata a disciplinare una fattispecie concreta affatto diversa da quella (risoluzione contrattuale ante fallimento dell’utilizzatore, propria della odierna vicenda) disciplinata dalla norma codicistica”.

La Corte ribadisce così l’orientamento tradizionale, nonché ad ora maggioritario, e disattende l’argomento analogico rispetto all’art. 72 quater l.fall., ritenendo la norma in questione eccezionale, ed in quanto tale insuscettibile di applicazione analogica, qualora si ravvisasse una lacuna dell’ordinamento.

La Sezione I della Cassazione, nuovamente chiamata a decidere sul caso di una risoluzione per inadempimento del beneficiario di un leasing finanziario non soggetto alla disciplina della l.124/2017 ratione temporis, ha invece ribadito, con la sentenza n. 12552 del 10 maggio 2019, la posizione precedentemente espressa, e quindi l’applicabilità dell’art. 72 quater l.fall.

Nel caso di specie, la Corte è adita con ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto da parte del Tribunale di Foggia, il quale, pur ritenendo applicabile l’art. 1526 c.c. al caso della risoluzione per inadempimento per il mancato pagamento di numerosi canoni di locazione, affermava che la restituzione della cosa locata è indipendente dal rimborso dei canoni precedentemente pagati, ed escludeva la configurabilità di uno ius retentionis in capo al beneficiario del leasing. Il ricorrente denunciava l’erronea applicazione dell’art. 1526 c.c. per non aver il Tribunale subordinato la restituzione dell’immobile concesso in leasing alla restituzione dei canoni pagati dal beneficiario, ponendosi quindi in contrasto con l’interpretazione maggioritaria dell’articolo in causa.

La Corte, considera corretto il principio di diritto espresso dal Tribunale, e ravvisa un errore solo nel riferimento all’art. 1526 c.c., piuttosto che all’art. 72 quater l.fall. Si dice infatti: “Il Tribunale ha erroneamente fatto riferimento alla disposizione dell’art. 1526 c.c., piuttosto che alla disciplina prevista L. Fall., art. 72 quater, che, seppure dettata in relazione all’ipotesi in cui lo scioglimento del contratto di leasing deriva da una scelta del curatore e non dall’inadempimento dell’utilizzatore, è del tutto coerente con la fisionomia unitaria del leasing finanziario di cui alla L. 124/2017 art. 1 commi 136-140, dovendo ritenersi definitamente superata la distinzione, di matrice giurisprudenziale, tra leasing c.d. «di godimento» e «leasing traslativo» ed il ricorso in via analogica, per tale seconda figura, alla disciplina dettata dall’art. 1526 c.c.. Gli effetti della risoluzione del contratto di leasing, verificatasi anteriormente alla dichiarazione di fallimento, dovranno dunque essere regolati sulla base di quanto previsto dal dalla L. Fall., art. 72 quater, che ha carattere inderogabile e prevale su eventuali difformi pattuizioni delle parti”.

Share

Perdurante contrasto tra le sezioni semplici sulla disciplina della risoluzione per inadempimento del contratto di leasing