Quale foro competente per le azioni del passeggero in materia di trasporto aereo? - Studio Legale Turci

Quale foro competente per le azioni del passeggero in materia di trasporto aereo?

In seguito alla cancellazione del volo di Roma-Corfù del 4 agosto 2015 e del ritardo nel volo di ritorno del 14 agosto, entrambi operati da EasyJet Airline Co. Ltd, alcuni passeggeri proponevano domanda al Tribunale di Roma al fine di ottenere la compensazione pecuniaria di cui agli articoli 5, 7 e 9 del Regolamento n. 261/2004, insieme al risarcimento dei danni materiali supplementari e morali così come previsto dall’articolo 12 dello stesso regolamento, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, cancellazione del volo o di ritardo prolungato (sulla cui portata vedasi la recente decisione della Corte di giustizia nella causa C-354/18).

La compagnia aerea con sede nel Regno Unito eccepiva la mancanza di competenza territoriale del giudice adito. Il Tribunale sollevava pertanto domanda pregiudiziale alla Corte di Giustizia europea articolata in due questioni:

  • se, in presenza di un’azione del passeggero rivolta ad ottenere da un lato il pagamento dei diritti forfettari previsti dal regolamento 261/2004 e dall’altro il risarcimento del danno materiale supplementare, il giudice adito debba valutare la propria competenza: (i) ex articolo 7 punto 1, del Regolamento 1215/2012 per quanto attiene al primo capo della domanda; (ii) ex art. 33 della Convenzione di Montreal, per quanto attiene al secondo capo.
  • se l’articolo 33 della Convenzione di Montreal debba essere interpretato nel senso che disciplina la sola ripartizione di competenza giurisdizionale tra gli Stati contraenti o anche la l’individuazione concreta dell’autorità giurisdizionale territorialmente competente di ciascuno Stato contraente.

La Corte di Giustizia con la sentenza del 7.11.2019 nella causa C-213/18, ricorda che la Convenzione di Montreal costituisce parte integrante dell’ordinamento giuridico dell’Unione, ma che – nei limiti in cui i diritti fondati sulle disposizioni, rispettivamente, del regolamento n. 261/2004 e della Convenzione di Montreal rientrano in contesti normativi distinti, le norme sulla competenza internazionale previste da tale Convenzione non sono applicabili alle domande presentate unicamente sulla base del regolamento n. 261/2004, le quali devono essere esaminate alla luce delle pertinenti disposizioni dei Regolamento 44/2001 o 1215/2012 applicabile ratione temporis.

Pertanto, nella specie, riguardo al primo capo della prima questione, se la richiesta di compensazione pecuniaria è fondata su un contratto di trasporto aereo di persone, l’attore può scegliere alternativamente, ex art. 7 punto 1, lettera b) del Reg. 1215/2012, il giudice nella cui circoscrizione si trovano il luogo della partenza o il luogo dell’arrivo dell’aereo, come indicati nel contratto.

Riguardo invece le domande relative al risarcimento di danni da ritardo di un volo, fondate sulla Convenzione di Montreal, il giudice del rinvio è tenuto a determinare la propria competenza ex articolo 33 della stessa Convenzione.

In merito alla seconda questione, la Corte sottolinea che l’articolo 33 della Convenzione di Montreal permette all’attore di scegliere di convenire in giudizio il vettore aereo nel territorio di uno degli Stati contraenti alternativamente o innanzi al foro in cui il convenuto ha il domicilio, la sede principale, l’impresa che ha stipulato il contratto o davanti al foro del luogo di destinazione del volo. La Corte di Giustizia ritiene che la stessa formulazione della norma renda evidente come essa sia volta a disciplinare “non solo della ripartizione della competenza giurisdizionale fra gli Stati parti, ma anche la ripartizione della competenza territoriale fra le autorità giurisdizionali di ciascuno di tali Stati”.

La Corte pertanto indica al Giudice del rinvio la seguente soluzione ai quesiti posti:

“1)      L’articolo 7, punto 1, l’articolo 67 e l’articolo 71, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, nonché l’articolo 33 della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999 e approvata a nome della Comunità europea con decisione 2001/539/CE del Consiglio, del 5 aprile 2001, devono essere interpretati nel senso che il giudice di uno Stato membro investito di un’azione diretta ad ottenere sia il rispetto dei diritti forfettari e standardizzati previsti dal regolamento (CE) n. 261/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato e che abroga il regolamento (CEE) n. 295/91, sia il risarcimento di un danno supplementare rientrante nell’ambito di applicazione di tale convenzione deve valutare la propria competenza, per il primo capo della domanda, alla luce dell’articolo 7, punto 1, del regolamento n. 1215/2012 e, per il secondo capo della domanda, alla luce dell’articolo 33 di detta convenzione.

2)      L’articolo 33, paragrafo 1, della Convenzione per l’unificazione di alcune norme relative al trasporto aereo internazionale, conclusa a Montreal il 28 maggio 1999, deve essere interpretato nel senso che esso disciplina, ai fini delle azioni di risarcimento del danno rientranti nell’ambito di applicazione di tale convenzione, non solo la ripartizione della competenza giurisdizionale fra gli Stati parti della medesima, ma anche la ripartizione della competenza territoriale fra le autorità giurisdizionali di ciascuno di tali Stati.”

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