Spetta al passeggero dare la prova del danno per preteso inadempimento a un pacchetto turistico. - Studio Legale Turci

Spetta al passeggero dare la prova del danno per preteso inadempimento a un pacchetto turistico.

Una recente sentenza del Giudice di Pace di Pescara ha precisato la portata degli oneri probatori incombenti sul passeggero nel caso in cui formuli una domanda di risarcimento per danno da vacanza rovinata secondo la disciplina prevista per i c.d. pacchetti turistici (d. lgs 23.05.2011 n. 79).

Alcuni passeggeri agiscono in giudizio nei confronti del venditore del pacchetto turistico per sentirne dichiarare il grave inadempimento agli obblighi contrattualmente assunti e per l’effetto il risarcimento del danno subito, incluso il danno da vacanza rovinata.  A sostegno della domanda essi allegano alcune disfunzioni verificatesi nel corso del viaggio e una qualità dei servizi offerti inferiore a quella dedotta nel pacchetto acquistato.

La società convenuta – assistita dalla Studio Legale Turci – respinge la domanda, eccependo la parziale non sussistenza delle asserite pretese disfunzioni e mancanze, nonché il non superamento della soglia di rilevanza per alcuni inconvenienti effettivamente verificatisi nel corso del viaggio, anche alla luce dei rimedi prontamente adottati dal convenuto per superarli.

Il Giudicante preliminarmente inquadra la fattispecie sottolineando come anche nella materia de quo viga il principio generale secondo cui, in caso di azione contrattuale per risarcimento del danno da inadempimento, spetta a chi agisce allegare e provare la fonte dell’obbligazione che si assume inadempiuta, il danno e il nesso causale tra inadempimento e danno.  Spetta invece a chi si deve difendere allegare e provare di avere esattamente adempiuto o altri fatti estintivi del proprio obbligo di adempiere, ovvero di non aver potuto adempiere per causa ad esso non imputabile.

Nella specie, il Giudice di pace osserva che, per alcune delle pretese disfunzioni (mancato funzionamento del frigorifero, infiltrazioni d’acqua nella cabina, rete del terzo letto danneggiata) non è stata allegata alcuna prova di danni patrimoniali o disagi significativi ad essi conseguenti, mentre vi è la prova del pronto intervento della convenuta, che provvedeva all’immediata assegnazione in via provvisoria di una diversa cabina e alla tempestiva soluzione degli inconvenienti lamentati. Dell’esistenza di altre asserite disfunzioni viene invece fornita adeguata prova contraria.

Sulla scorta di tale accertamento di fatto, il Giudicante esclude che nella specie gli attori abbiano subito danni patrimoniali, mentre per quanto riguarda il danno non patrimoniale ricorda che, perché vi sia spazio per il riconoscimento del danno da vacanza rovinata, è richiesto che la lesione dell’interesse tutelato superi una soglia minima di tollerabilità, in quanto la legge attribuisce rilievo solo alle condotte che offendono in modo sensibile il diritto de quo sotto il profilo della gravità e serietà del pregiudizio sofferto.

Non ogni disfunzione dunque integra il danno da vacanza rovinata, ma solo quelle rilevanti.

Nella specie, il Giudice di pace ritiene che gli episodi lamentati, sostanzialmente risultanti nel non aver potuto utilizzare per due notti (su una crociera di una settimana) la cabina originariamente assegnata, bensì altra in sostituzione, non costituiscono fatti tali da costituire inadempimento delle obbligazioni assunte, né le criticità manifestate possono essere considerate come superanti la soglia di minima tollerabilità, anche tenendo conto del fatto che i passeggeri avevano potuto regolarmente usufruire di tutte le attività e servizi previsti nel pacchetto acquistato.

La domanda viene quindi respinta e gli attori condannati anche al risarcimento delle spese di lite in favore della Società convenuta.

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