Il Coronavirus non ferma la tutela della sicurezza in mare: le misure a tutela della flotta italiana - Studio Legale Turci

Il Coronavirus non ferma la tutela della sicurezza in mare: le misure a tutela della flotta italiana

In considerazione dell’attuale scenario globale determinato dalla pandemia da coronavirus (nCov-2019) l’Italia, come noto, ha adottato specifiche limitazioni e restrizioni atte a tutelare la salute pubblica mediante il contenimento della diffusione del virus.

In questo contesto misure specifiche sono state adottate per il settore del trasporto passeggeri. In particolare il Ministero della salute, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con un’ordinanza del 28 marzo 2020 ha imposto a chiunque intenda fare ingresso nel territorio nazionale, con la sola eccezione del personale addetto al trasporto merci, l’obbligo di consegnare documentazione atta a individuare: i motivi del viaggio; il luogo ove il passeggero trascorrerà il periodo di isolamento fiduciario e i recapiti della persona.

Chiunque faccia ingresso in italia è tenuto a procedere ad un periodo di isolamento fiduciario di quattordici giorni. Ove non sia possibile raggiungere il logo indicato come dimora o residenza per trascorrere detto periodo, il passeggero è tenuto a informare le autorità sanitarie e la protezione civile che procederanno ad individuare le modalità di svolgimento dell’isolamento.

In tutti i casi in cui il trasporto verso l’italia non sia avvenuto con un mezzo privato, l’ordinanza impone a vettori e armatori di adottar ogni misura atta a ridurre le possibilità di contagio e, in particolare, rilevare la temperatura corporea, rifiutando il trasporto in caso di sintomi febbrili.

L’ordinanza, inoltre, estende il divieto di ingresso nei porti italiani per le navi da crociera in servizio passeggeri, introdotto dai Ministeri con il decreto 125/2020, anche alla sosta inoperosa delle navi.

Nel proprio settore di competenza anche il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto ha adottato alcuni provvedimenti a tutela della flotta italiana, aprendo alla semplificazione di alcune procedure di controllo, pur garantendo la sicurezza della navigazione, la sicurezza dei trasporti marittimi e la tutela dell’ambiente.

Per quanto sopra, con le Circolari 4/2020; 5/2020; 6/2020; 9/2020 e 10/2020 il Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto ha fornito istruzioni per l’esecuzione delle visite/ispezioni prodromiche all’emissione e convalida della certificazione statutaria in “modalità remota”; per lo svolgimento delle visite in Commissione; per  le attività di manutenzione, revisione e verifica di funzionamento; per lo svolgimento delle visite carena a secco e per la proroga dei certificati di sicurezza.

Più precisamente, con la Circolare n. 4/2020 sono state dettate specifiche istruzioni relative alla gestione delle visite di sicurezza per l’emissione della certificazione statutaria a cura del Comando generale e di quella delegata in autorizzazione o affidamento, consentendo lo svolgimento da remoto – ove l’accesso del personale ispettivo non sia consentito – per le visite relative a: Certificazione statutaria di competenza del Comando generale, quale Amministrazione di bandiera, delegata in Autorizzazione o in Affidamento; Certificazione MLC, 2006 e di Security (ISSC);  Visite e Certificazione radio; Visite occasionali; Singole ispezioni parte di visite periodiche; Visite in commissione e visite in carena a nave galleggiante.

Le modalità per l’esecuzione delle visite in Commissione sono state regolate dalla Circolare n. 5/2020 prevedendo, in particolare, la possibilità di ricorrere alla proroga, per un periodo non superiore a un mese, dei certificati di sicurezza per le navi rientranti nel campo di applicazione del DPR 435/91 e del D.lgvo. 45/2000.

Con la Circolare n. 6/2020 si è dettata una disciplina anche per il complesso delle attività obbligatorie di manutenzione, prova, revisione, verifica di funzionamento previste eseguirsi e completarsi nella cornice degli accertamenti statutari prevedendo, in particolare, che con riferimento alle attività di verifica prevista dalla normativa nazionale, unionale od internazionale da completare nella finestra temporale ammessa per il rilascio/la vidimazione/il rinnovo della pertinente certificazione di sicurezza, la concessione della proroga alla validità del pertinente certificato di sicurezza sia parimenti da estendersi anche a tutti i correlati service.

Per quanto riguarda le visite carena a secco, in considerazione del continuo evolversi della situazione in atto e delle restrizioni sempre più stringenti assunte dagli Stati rivieraschi che hanno portato a un forte rallentamento nell’ingresso delle navi in bacino ed in alcuni casi finanche il rifiuto di accesso, la Circolare n. 9/2020 ha disposto che, stante l’emergenza in atto e fino al 30 giugno 2020, la prevista visita a secco carena, nella giustificata impossibilità di accesso al bacino di carenaggio programmato, possa essere prorogata a buon esito di una visita carena a nave galleggiante.

Infine, stante il perdurare e l’aggravarsi dell’emergenza, la Circolare n. 10/2020 ha disposto la proroga della certificazione come segue:

  1. SOLAS: proroga di 3 (tre) mesi in applicazione della SOLAS emendamenti 1988, Regola I/14 lettera (e) (HSSC);
  2. DPR 435/91: proroga fino al 15 giugno 2020 conformemente al Decreto-Legge 17 marzo 2020, n. 18 articolo 103, comma 2;
  3. D.Lgvo 45/2000: proroga di 3 (tre) mesi in accordo alla SOLAS emendamenti 1988, Regola I/14 lettera (e) (HSSC) come da disposizione ricevuta dalla Commissione Europea.

Solo decorsi i termini sopra riportati, e salvo diverse successive disposizioni, le visite saranno eseguite come disciplinate dalle Circolari nn. 4 e 5 del 2020.

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