Stato di emergenza per il COVID-19 e il rimborso del prezzo pagato per un pacchetto turistico: la segnalazione dell’AGCM. - Studio Legale Turci

Stato di emergenza per il COVID-19 e il rimborso del prezzo pagato per un pacchetto turistico: la segnalazione dell’AGCM.

L’Autorità garante per la concorrenza e il mercato è intervenuta sul contrasto tra l’art. 88 bis D.L. 18/2020 all’art. 41 codice Turismo e la Direttiva UE 2302/2015 sul diritto del viaggiatore al rimborso del prezzo pagato per un pacchetto turistico di cui non abbia potuto usufruire a cagione dell’emergenza COVID-19. L’art. 12 della Direttiva prevede infatti che il viaggiatore abbia diritto di risolvere il contratto di pacchetto turistico prima dell’inizio del viaggio senza corrispondere spese di risoluzione in caso di circostanze inevitabili e straordinarie verificatesi nel luogo di destinazione o nelle sue immediate vicinanze e che abbiano un’incidenza sostanziale sull’esecuzione del pacchetto o sul trasporto di passeggeri verso la destinazione. In tali ipotesi, il viaggiatore ha diritto al rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto turistico.

A sua volta, l’organizzatore può risolvere il contratto di pacchetto turistico e offrire al viaggiatore il rimborso integrale dei pagamenti effettuati per il pacchetto se non è in grado di eseguire il contratto a causa di circostanze inevitabili e straordinarie.

Tali principi sono stati recepiti dall’ordinamento italiano all’art. 41 del cosiddetto “Codice del Turismo”.

Come noto, la legislazione emergenziale a seguito della pandemia COVID-19 (ed in particolare l’art. 88 bis del D.L. 18/20, come modificato in sede di conversione) ha disposto che il Tour Operator può liberarsi da ogni obbligazione di rimborso semplicemente offrendo un voucher per un viaggio futuro.  È evidente il fine del legislatore di cercare di evitare che un’improvvisa richiesta di restituzione degli importi pagati dai clienti potesse mettere in crisi di liquidità i Tour Operator ed i vettori del settore.

L’AGCM, con propria “segnalazione” del 28.5.20 è intervenuta ed ha ricordato a Senato, Camera, e Governo, che l’art. 88-bis si pone in contrasto con la vigente normativa europea, la quale nel caso di cancellazione per circostanze inevitabili e straordinarie, prevede il diritto del consumatore ad ottenere un rimborso. L’AGCM ha altresì ricordato la posizione assunta dalla Commissione europea nella Raccomandazione del 13 maggio 2020 secondo la quale l’operatore può legittimamente offrire un buono, ma a condizione che i viaggiatori non siano privati del diritto al rimborso in denaro. La Commissione ha anche rilevato che, in ragione delle gravi perdite del settore turistico derivanti dal fatto che le richieste di rimborso presentate dai viaggiatori superano di gran lunga il livello delle nuove prenotazioni, occorrerebbe incentivare i consumatori ad accettare i voucher. Un’ampia accettazione dei voucher, infatti, contribuirebbe ad attenuare i problemi di liquidità del settore a beneficio anche degli interessi dei viaggiatori, dal momento che qualora gli organizzatori o i vettori diventassero insolventi, molti viaggiatori e passeggeri potrebbero non ricevere alcun rimborso.

Affinché i voucher possano essere considerati una valida e affidabile alternativa al rimborso in denaro, essi dovrebbero quindi presentare alcune caratteristiche, tra le quali una copertura assicurativa per il possibile fallimento del tour operator o del vettore e il diritto al rimborso in denaro se alla scadenza del voucher il consumatore non avrà usufruito dello stesso.

Sarebbe in punto auspicabile che il Legislatore nazionale recepisse le indicazioni provenienti dalla Commissione europea e dall’AGCM, modificando l’art. 88-bis del D.L. 18/20.

Avv. Paolo Turci                                                                                                                     Avv. Antonella Turci

 

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