Concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nell’autotrasporto. - Studio Legale Turci

Concorso tra responsabilità contrattuale ed extracontrattuale nell’autotrasporto.

Con la decisione n. 12420 del 24 giugno 2020 la Corte di Cassazione si è pronunciata in tema di concorso di responsabilità contrattuale ex art. 1693 c.c. ed  extracontrattuale ex art. 2043 c.c. nell’ambito dell’autotrasporto di cose in conto terzi.

La vicenda trae origine dal danneggiamento di una partita di porcellane occorso durante il trasporto a destino, per il quale l’avente diritto aveva agito nei confronti del vettore tanto ai sensi dell’art. 1693 c.c., quanto ex art. 2043 c.c.

La pronuncia del giudice di prime cure, che aveva sostanzialmente accolto la domanda attorea, veniva successivamente riformata dal Giudice di secondo grado, il quale, ritenendo applicabile il limite di responsabilità vettoriale di cui all’art. 1696 c.c., riduceva conseguentemente la somma dovuta dal vettore per il danno di cui è causa.

Tale decisione veniva peraltro cassata dalla Cassazione per aver il Giudice a quo escluso, senza motivare, la possibilità dell’attrice di invocare la responsabilità di cui all’art. 2043 cc. e, dunque, la controversia veniva rinviata al Giudice di secondo grado.

In tale sede veniva peraltro nuovamente respinta la domanda risarcitoria per responsabilità extracontrattuale, sul presupposto che l’attore non avesse specificato i fatti o i comportamenti illeciti che sarebbero stati posti in essere dal vettore.

Portata di nuovo all’attenzione della Suprema Corte, quest’ultima ha infine confermato la correttezza della pronuncia del Giudice a quo, cogliendo l’occasione per chiarire non solo i diversi presupposti ma altresì il diverso regime probatorio che caratterizza e differenzia l’istituto della responsabilità extracontrattuale da quello della responsabilità contrattuale.

In particolare – precisa il Collegio –per il riconoscimento di una responsabilità extracontrattuale del trasportatore, è necessario che sia allegato un comportamento del vettore valutabile non quale mera inadempienza alle disposizioni che regolano il contratto di trasporto, ma quale violazione delle regole sulla responsabilità per fatto illecito.

Mentre la sola perdita o avaria della merce trasportata è idonea integrare la responsabilità contrattuale del vettore in forza della presunzione di cui all’art. 1693 c.c., la stessa perdita o avaria non è per contro  sufficiente a integrare la responsabilità ex art. 2043 c.c.,  giacché se dovesse ritenersi sufficiente, ai fini dell’individuazione di una condotta costituente illecito extracontrattuale, l’allegazione che il vettore ha danneggiato i beni affidatigli durante il trasporto, senza individuare una specifica condotta colposa, questo determinerebbe in modo inaccettabile un automatico concorso di responsabilità contrattuale ed extracontrattuale del vettore in tutte le ipotesi di avaria della merce verificatasi durante il trasporto.

Al contrario – afferma la Corte – il profilo della responsabilità extracontrattuale del trasportatore deve essere valutato, non in base alle disposizioni che regolano il contratto di trasporto, ma sulla base della disciplina della responsabilità per fatto illecito, attraverso la specifica individuazione di comportamenti del vettore che rilevino a questi fini”.

E’ dunque onere dell’attore “allegare una condotta diversa da quella imputata al vettore quale inadempimento dell’obbligazione propria del contratto di trasporto, attraverso l’individuazione specifica di fatti e comportamenti del trasportatore che avrebbero determinato l’avaria o la perdita del carico e che siano connotati da dolo o colpa”.

La Corte ha dunque rigettato il ricorso proposto dall’avente diritto e confermato la pronuncia di secondo grado.

 

  Avv. Marco Turci                                                                                                     Avv. Fabio Aradori 

                                                                                                           
                                                                                                             
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