L'High Court of Justice of England e la rilevanza dell'indicazione quale shipper sulla polizza di carico e l'identificazione della parte del contratto di trasporto - Studio Legale Turci

L’High Court of Justice of England e la rilevanza dell’indicazione quale shipper sulla polizza di carico e l’identificazione della parte del contratto di trasporto

Con la sentenza pronunciata il 4 giugno 2020, nel caso MVV v. Nortrader, la High Court inglese ha statuito che, qualora un determinato soggetto sia indicato come shipper nella polizza di carico (Bill of Lading), ciò non necessariamente comporta che quest’indicazione possa essere considerata come una prova inequivocabile che quello stesso soggetto sia parte del contratto di trasporto.

Secondo la giurisprudenza inglese, infatti, riportata dal giudice, “il contratto di trasporto è sempre concluso prima che la polizza di carico, che ne attesta i termini, venga effettivamente emessa. Quando le parti stipulano un contratto di trasporto nell’aspettativa che venga emessa una polizza di carico, lo stipulano secondo i termini che conoscono o si aspettano che la polizza di carico contenga”; pertanto, il contratto di trasporto preesiste all’emissione del titolo rappresentativo, che ne costituisce una semplice prova.

Di conseguenza, benché in tale documento possono essere indicati i nominativi delle parti del contratto di trasporto, l’indicazione del nominativo dello shipper può in talune circostanze essere smentita nei fatti, ben potendo presentarsi una situazione in cui un soggetto risulti solo apparentemente parte di un contratto di trasporto a causa di un’indicazione in tal senso su una polizza di carico, senza che però esso sia stato realmente parte del preesistente contratto di trasporto. Pertanto tale soggetto potrà dimostrare di essere stato erroneamente identificato come shipper in polizza.

Nel caso concreto, un soggetto (MVV) aveva ricevuto l’incarico da RS di organizzare dei trasporti di rifiuti dall’Inghilterra ai Paesi Bassi e per far ciò MVV aveva incaricato un vettore (Nortrader). Al momento dell’emissione delle polizze di carico, MVV indicava come “shipper” RS, agendo così come una sorta di agente.

Il giudice illustra come questa condotta sia lecita, allorquando una parte abbia i necessari poteri rappresentativi per agire come agente. Tali poteri possono essere espressi, quindi conferiti direttamente dalla parte interessata; oppure impliciti, se desumibili dall’insieme delle disposizioni contrattuali.

In seguito all’approfondita analisi del contratto in essere tra le parti, la Corte conclude che MVV non avesse il potere, né esplicito né implicito, di rappresentare RS e, quindi, di spenderne il nome nella polizza di carico, per cui il contratto di trasporto non può essere considerato concluso tra RS (ancorché indicato come “shipper” sulla B/L) e il vettore.

Prof. Avv. Pierangelo Celle                                                                         Dott. Guglielmo Bonacchi

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