La Corte di giustizia chiarisce la portata dell’obbligo di assistenza ai passeggeri gravante sul vettore aereo. - Studio Legale Turci

La Corte di giustizia chiarisce la portata dell’obbligo di assistenza ai passeggeri gravante sul vettore aereo.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la pronuncia C-530/19 del 3 settembre 2020 affronta per la prima volta il tema dell’esatta portata dell’obbligo di assistenza ai passeggeri previsto in base all’art. 9 del Regolamento UE n. 261 del 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato, in forza del quale il passeggero ha diritto, a secondo delle circostanze, a ricevere a titolo gratuito pasti e bevande in congrua relazione alla durata dell’attesa; alla sistemazione in albergo; al trasporto tra l’aeroporto e il luogo di sistemazione; nonché ad effettuare gratuitamente due chiamate telefoniche o messaggi via telex, fax o posta elettronica.

Nel caso di specie, a causa della cancellazione di un volo, un passeggero a mobilità ridotta si è vista offrire dal vettore aereo una sistemazione gratuita in un albergo locale. Durante il suo soggiorno in tale albergo, il passeggero, mentre si spostava con la sua sedia a rotelle, è caduto e si è ferito gravemente dopo che le ruote anteriori della sua sedia a rotelle sono rimaste incastrate in una canaletta trasversale in un viottolo. Secondo il passeggero l’incidente si era prodotto all’interno della struttura dell’albergo e che il personale dello stesso aveva agito con negligenza non avendo né ritirato né posto in sicurezza tale canaletta.

La controversia davanti ai tribunali nazionali è incentrata sulla questione del se di tale negligenza debba rispondere anche il vettore aereo nell’ambito della responsabilità su di esso gravante ai sensi dell’art. 9 del Regolamento 261/2004

Interrogata in proposito tramite ricorso pregiudiziale, la Corte ricorda in primo luogo che disposizioni di cui a tale articolo rispondono alla volontà del legislatore dell’Unione di evitare che i passeggeri obbligati, in seguito alla cancellazione del loro volo, a pernottare in un albergo in attesa della partenza del volo successivo, debbano sopportare essi stessi l’onere della ricerca di una camera d’albergo e del pagamento dei relativi costi, sicché tali passeggeri devono essere assistiti dal vettore aereo che deve prendere le disposizioni necessarie a tale scopo. Per contro, dal testo di tale disposizione non risulta espressamente che il legislatore dell’Unione abbia voluto imporre ai vettori aerei, oltre detta assistenza ai passeggeri, l’obbligo di assumersi anche, direttamente o avvalendosi di alberghi da essi incaricati, le loro modalità di sistemazione come tali.

Tale interpretazione restrittiva, secondo cui i vettori aerei non sono tenuti ad organizzare essi stessi l’effettiva attuazione della sistemazione in albergo per i passeggeri, ma solo a procurare che essa sia fornita e a titolo gratuito, è secondo la Corte coerente con i contesto e l’obiettivo del Regolamento 261/2004, il quale mira a far beneficiare i passeggeri di misure dirette a soddisfare i loro bisogni immediati, in loco, a prescindere dalla causa della cancellazione del volo in questione; invero, tale obiettivo esclude che allo scopo il vettore aereo sia tenuto, sotto la sua responsabilità, ad assumersi direttamente l’onere delle modalità della sistemazione dei passeggeri interessati, in quanto le operazioni necessarie per svolgere con successo tale tipo di assistenza esulano dall’ambito del sistema di assistenza uniforme che il legislatore dell’Unione ha inteso garantire ai passeggeri.

Tale conclusione non muta rispetto ai passeggeri a mobilità ridotta, ai cui bisogni l’art. 9 del Regolamento 261/2004 prevede che il vettore presti particolare attenzione. Infatti, anche in tale ipotesi il vettore aereo non è tenuto ad assumersi esso stesso l’onere delle modalità di sistemazione in albergo dei passeggeri che sono incorsi nella cancellazione del volo, in quanto l’obbligo di offrire loro un’assistenza adeguata implica solo che il vettore aereo deve selezionare con cura l’albergo, dopo essersi assicurato che tale albergo sia idoneo a rispondere a ragionevoli requisiti di qualità e di sicurezza e, quando si tratta di persone a mobilità ridotta, che tale albergo sia strutturato in modo da poterle accogliere in buone condizioni, avvertendo eventualmente l’albergo stesso della situazione di mobilità ridotta dei passeggeri interessati.

La Corte pertanto dichiara che l’articolo 9, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (CE) n. 261/2004 deve essere interpretato nel senso che:

1) l’obbligo incombente al vettore aereo, in forza di detta disposizione, di offrire gratuitamente ai passeggeri che vi sono contemplati una sistemazione in albergo non comporta che tale vettore sia tenuto ad assumersi l’onere delle modalità di sistemazione in albergo come tali;

2) un vettore aereo che, in forza di tale disposizione, abbia offerto una sistemazione in albergo a un passeggero che ha visto cancellato il suo volo non può essere tenuto, sulla sola base di tale regolamento, a indennizzare detto passeggero per i danni causati da un illecito commesso dal personale di tale albergo.

Avv. Prof. Pierangelo Celle                                                                                       Dott. Gugliemo Bonacchi

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