Il subentro del destinatario nell'obbligo del mittente di pagare il nolo al vettore. - Studio Legale Turci

Il subentro del destinatario nell’obbligo del mittente di pagare il nolo al vettore.

Un azione diretta ex art. 7-ter D.lgs. 286/05 promossa da un vettore – peraltro in assenza dei presupposti ex lege richiesti – nei confronti del ricevitore della merce dà l’occasione alla Suprema Corte di pronunciarsi nuovamente sul tema della sussistenza o meno di un obbligo a carico del destinatario di una partita di merci di pagare il corrispettivo maturato dal vettore per il trasporto.

Sebbene la questione sia stata ripetutamente  affrontato dalla Giurisprudenza di merito e di legittimità, e dunque la decisione in esame non rappresenti un’assoluta novità in materia, la stessa si contraddistingue dalle precedenti pronunce per l’organicità e completezza delle motivazioni dedotte a fondamento della decisione.

Il Collegio in particolare supera la tradizionale tesi volta a ricondurre sic et simpliciter il contratto di trasporto nell’ambito del contratto a favore di terzo di cui agli artt. 1411 c.c., dal quale invero si di distinguerebbe in quanto:

  1. il trasferimento dei diritti in capo al destinatario non si perfeziona dal momento della stipulazione (come previsto ex art. 1411 c.c. comma 2), bensì dal momento in cui il vettore mette i beni a disposizione del destinatario (art. 1687 c.c., comma 1), ovvero quando – scaduto il termine in cui i beni sarebbero dovuti giungere a destino – il ricevitore ne reclami la consegna;
  2. il diritto del destinatario alla consegna dei beni è subordinato al pagamento dei crediti derivanti dal trasporto, ivi incluso il corrispettivo dovuto al vettore (art. 1689 c.c., comma 2)
  3. è previsto in capo al vettore il diritto di agire nei confronti del destinatario che abbia ricevuto o comunque richiesto la consegna della merce.

Ogni contratto di trasporto stipulato dal mittente a favore di un terzo destinatario – a prescindere dall’esistenza di qualsivoglia clausola al riguardo e indipendentemente dai termini di resa convenuti tra le parti – presuppone dunque una “delegatio solvendi” ex art. 1269 c.c. comma 1 stipulata dal mittente nei confronti  del ricevitore.

Quest’ultimo ha facoltà di liberarsi dall’obbligo di pagamento rifiutando la prestazione effettuata a suo favore, tuttavia (secondo quanto disposto dall’art. 1411 c.c. comma 3) dal momento in cui accetta la merce o ne chiede la consegna, il ricevitore manifesta inequivocabilmente l’intenzione di voler approfittare del contratto stipulato a proprio favore.

Il ritiro della merce ovvero la richiesta di consegna costituisce dunque l’atto dal quale discende la sostituzione ipso jure del destinatario nei diritti e obblighi in capo al mittente.

Ciò, come precisato dalla Corte, trova conferma nell’art. 1692 c.c. a mente del quale “il vettore che esegue la riconsegna al destinatario senza riscuotere i propri crediti o gli assegni da cui è gravata la cosa, o senza esigere il deposito della somma controversa, è responsabile verso il mittente dell’importo degli assegni dovuti al medesimo e non può rivolgersi a quest’ultimo per il pagamento dei propri crediti, salva l’azione verso il destinatario”.

Da tale norma la Corte desume non solo l’assunzione ex lege da parte del destinatario che abbia chiesto la consegna della merce dell’obbligo di pagare il corrispettivo dovuto per il trasporto, ma altresì la liberazione del mittente, sì che il vettore potrebbe agire esclusivamente nei confronti del destinatario.

Il Collegio ha quindi accolto la domanda del vettore e dunque cassato con rinvio la decisione della Corte di Appello, pronunciando il principio di diritto in base al quale “indipendentemente tuttavia dalla clausola di porto assegnato, che può anche mancare, il destinatario, a far tempo dalla richiesta di riconsegna, subentra “ipso iure” al mittente non soltanto nei “diritti nascenti dal contratto di trasporto verso il vettore”, ma altresì, come si ricava anche dalla lettera dell’art. 1689 c.c., comma 2, nell’obbligo di pagare al vettore i crediti derivanti dal trasporto, e quindi, in primo luogo, il corrispettivo del trasporto: pagamento che anzi, come la stessa norma precisa, è “condicio iuris” dell’esercizio di quei diritti” (sul punto cfr. anche Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 18300 del 01/12/2003 cit., cui si è allineata anche la più recente giurisprudenza di legittimità: Corte Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19225 del 20/08/2013; id. Sez. 3 -, Ordinanza n. 11744 del 15/05/2018).

 

  Avv. Marco Turci                                                                                                     Avv. Fabio Aradori 

                                                                                                           
                                                                                                             
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