Confisca del veicolo utilizzato a scopo di contrabbando: non può pregiudicare i diritti del terzo estraneo al reato. - Studio Legale Turci

Confisca del veicolo utilizzato a scopo di contrabbando: non può pregiudicare i diritti del terzo estraneo al reato.

Con la sentenza resa in data 14 gennaio 2021 nella causa C-393/19  la Corte di giustizia ha stabilito che una normativa nazionale la quale consente la confisca definitiva di un veicolo utilizzato per commettere un reato di contrabbando aggravato, anche qualora esso appartenga a un terzo del tutto estraneo all’azione criminosa, è in contrasto con il diritto dell’Unione giuridico europea.

La vicenda trae origine dalla condotta di un conducente di un autoarticolato, dipendente di una società attiva nel settore dei trasporti internazionali, il quale – all’insaputa del datore di lavoro – accetta di trasportare beni di contrabbando durante uno dei viaggi da lui effettuati per lavoro. Scoperto l’illecito, il conducente viene condannato per contrabbando doganale aggravato e il veicolo viene confiscato.

La società proprietaria dell’autoarticolato chiede che esso le venga restituito, essendo essa estranea al reato commesso dal proprio dipendente, ma tale restituzione non è prevista dalla legge nazionale applicabile alla vicenda.

La questione viene sottoposta alla Corte di giustizia al fine di verificare se all’applicazione di tale normativa nazionale ostino le disposizioni della  decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio, del 24 febbraio 2005, relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reato  e/o l’art. 17 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, sul diritto di proprietà.

La Corte di giustizia rileva che la confisca degli strumenti utilizzati per commettere un reato è disciplinata dalla decisione quadro 2005/2121, la quale si applica anche alla confisca di beni appartenenti a terzi ed esige che i diritti dei terzi siano tutelati quando essi sono in buona fede.  Osserva, poi, che nell’ordinamento dell’Unione europea il diritto di proprietà è garantito all’articolo 17 della Carta; è ben vero che tale diritto può essere sottoposto a limitazioni, ma esse devono rispondere effettivamente a obiettivi di interesse generale perseguiti dall’Unione e non devono costituire un interento sproporzionato e inaccettabile, tale da ledere la sostanza stessa del diritto così garantito.

A giudizio della Corte di giustizia, quando la confisca colpisce un terzo in buona fede, che non sapeva e non poteva sapere che il suo bene era stato utilizzato per commettere un reato, essa costituisce, rispetto allo scopo perseguito di impedire il reato di contrabbando, un intervento sproporzionato e inaccettabile che lede la sostanza stessa del diritto di proprietà.

La Corte di giustizia conclude, pertanto, che una normativa nazionale che consente la confisca di uno strumento utilizzato per commettere un reato di contrabbando aggravato, qualora tale strumento appartenga a un terzo in buona fede, è in contrasto con il diritto dell’Unione.

Inoltre, la Corte di giustizia sottolinea che in tali casi, in base alla decisione quadro 2005/2012 e all’art. 47 della Carta, deve essere riconosciuto il diritto di ricorso del proprietario dei beni confiscati per riacquisirne la disponibilità. Pertanto, una normativa nazionale che consente la confisca, nell’ambito di un procedimento penale, di un bene appartenente a una persona diversa da quella che ha commesso il reato, senza che tale persona estranea al reato disponga di un effettivo mezzo giuridico di tutela per rientrare in possesso del suddetto bene, è anch’essa in contrasto con il diritto dell’Unione europea.

Prof. Avv. Pierangelo Celle                                                                                                                                                    Dott. Matteo Turci 

 

 

 

 

 

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