La colpa dell'assicurato nella gestione del sinistro. - Studio Legale Turci

La colpa dell’assicurato nella gestione del sinistro.

Una recente pronuncia della Corte di Appello di Milano ha visto una compagnia di assicurazioni, assistita dallo Studio Legale Turci, sollevare con successo un’eccezione poco frequente nella casistica giurisprudenziale, ossia la cattiva gestione del sinistro da parte dell’assicurato in caso di polizza per la responsabilità vettoriale.

La vicenda trae origine dalla domanda con la quale una società di trasporti deduceva di essersi resa responsabile del danneggiamento di una partita di merce durante il trasporto che gli era stato commissionato e di essere, quindi, stata convenuta in giudizio dalla compagnia d’assicurazione surrogatasi nei diritti dell’avente diritto al carico.  Costituitasi nel suddetto giudizio, senza peraltro sollevare alcuna difesa, la società di trasporti aveva immediatamente aderito alla proposta conciliativa formulata dal Tribunale e, quindi, corrisposto alla suddetta compagnia il 90% dell’importo reclamato, oltre alle spese legali.

Successivamente, la società di trasporti, in un separato giudizio, citava nanti il Tribunale di Milano i propri assicuratori della responsabilità vettoriale (RCV), chiedendo la loro condanna alla liquidazione dell’indennizzo asseritamente dovuto in forza della polizza assicurativa con essi stipulata, pari all’importo corrisposto in forza della conciliazione giudiziale raggiunta.

Costituendosi in giudizio con altri difensori, gli assicuratori RCV contestavano all’assicurato la violazione delle condizioni del contratto assicurativo e, in generale, la violazione da parte dell’assicurato dell’obbligo di salvataggio di cui gli artt. 1914 e ss., per aver impedito agli assicuratori di partecipare alle operazioni peritali volte all’accertamento del danno e per aver omesso di trasmettere la copia della perizia predisposta all’esito dei suddetti accertamenti, del verbale redatto dalle Autorità intervenute sul luogo del sinistro, della lettera di vettura CMR e di tutti gli altri documenti necessari a valutare il sinistro. Veniva poi eccepito che l’assicurato aveva altresì omesso di sollevare alcuna difesa nel giudizio promosso nei suoi confronti dall’avente diritto, nel quale si era invero limitata ad aderire alla proposta formulata dal Tribunale, contro il parere fornitole dai propri assicuratori.

Il Tribunale accertava che “le compagnie di assicurazione non erano state poste in condizioni di avere tutti gli elementi per valutare le circostanze e i danni relativi al sinistro assicurato” e tuttavia non riteneva ciò sufficiente a escludere o comunque ridurre l’indennizzo dovuto dagli assicuratori, che dunque venivano condannati al pagamento dell’intero importo reclamato dall’assicurato.

Assunta la difesa degli assicuratori RCV, lo Studio Legale Turci ha impugnato nanti la Corte di Appello di Milano la decisione del Tribunale, contestando l’erroneità della pronuncia nella parte in cui non veniva considerato il pregiudizio arrecato alla Compagnia dalla condotta dell’assicurato.

All’esito del giudizio il Collegio, condividendo le censure sollevate, ha rilevato come la società di trasporti avesse tenuto una serie di condotte contrarie ai propri obblighi quale assicurato, vale a dire: tardivamente trasmesso tardivamente agli assicuratori la documentazione richiesta; gestito in proprio il sinistro, nonostante la delega precedentemente rilasciata a favore degli assicuratori; instaurato autonomamente una trattativa con l’assicuratore dell’avente diritto al carico; riconosciuto il debito in favore del reclamante – elemento poi utilizzato quale fonte di prova nel giudizio promosso dall’assicuratore dell’avente diritto; disatteso le istruzioni fornite dai propri assicuratori; omesso di svolgere difese quali l’intervenuta prescrizione dei diritti, l’applicazione del limite di responsabilità vettoriale ex art. 23 CMR e la mancata prova in ordine agli importi richiesti dall’avente diritto a titolo di spese peritali.

Tale condotta, ha quindi precisato la Corte, “seppure non può comportare l’esclusione dell’obbligo di indennizzo, in considerazione del fatto che risultano integrati tutti gli elementi del sinistro – evento coperto da polizza, responsabilità dell’assicurato – perché tale obbligo sia operativo, in ogni caso può valere a ridurre lo stesso a carico delle compagnie di assicurazione ai sensi dell’art. 1915 e 1227 c.c.. Deve infatti ritenersi plausibile che la gestione diretta da parte dell’assicurazione avrebbe consentito di prospettare alcune questioni che potevano essere sollevate nei confronti di Z.”.

Particolarmente interessante è l’osservazione dei giudici secondo la quale il pregiudizio sofferto dagli assicuratori RCV deriva, tra l’altro, dal non aver il vettore eccepito nel procedimento contro l’assicuratore del danneggiato il limite di responsabilità vettoriale, che avrebbe consentito di ridurre l’ammontare  riconosciuto come danno risarcibile nella conciliazione giudiziale.

In riforma della decisione impugnata, il Collegio ha così rideterminato l’indennizzo dovuto e, per l’effetto, condannato quest’ultimo a restituire le somme ricevute in eccesso in esecuzione della sentenza di primo grado.

 

Avv. Marco Turci                                                                                                                                                                    Avv. Fabio Aradori

 

 

 

 

 

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