Ammanco parziale e legittimazione del mittente - Studio Legale Turci

Ammanco parziale e legittimazione del mittente

Nella sentenza depositata in data 22 Aprile 2021, n.10780, la Corte di Cassazione si pronuncia sulla possibilità da parte del mittente, a seguito di un trasporto di cose, di presentare domanda di risarcimento del danno per la parte di carico non giunta a destinazione.

Nel caso di specie, effettuata la consegna presso il destinatario, viene constatato l’ammanco di una parte del carico complessivo. In seguito a questa vicenda, il mittente cita in giudizio il vettore, chiedendo il risarcimento del danno.

Nella propria decisione la Corte di Cassazione ribadisce i principi consolidati in giurisprudenza in tema di contratto di trasporto, in forza dei quali il mittente è legittimato a chiedere il risarcimento del danno in forza della titolarità dei diritti nascenti dal contratto fino al momento in cui, arrivata la merce a destinazione, il destinatario non la richieda al medesimo vettore ai sensi dell’articolo 1689, comma 1, c.c.

Tale legittimazione sussiste anche in base all’articolo 13 della Convenzione di Ginevra del 19 maggio 1956 (CMR), il quale stabilisce il diritto di indennizzo in capo al destinatario in ragione dell’incidenza del pregiudizio conseguente alla perdita ovvero al deterioramento delle cose trasportate (in generale vedasi “L’azione per risarcimento danni nel trasporto terrestre internazionale: legittimazione, onere della prova e limite risarcitorio”).

Alla luce di tali considerazioni la Corte arriva ad affermare che la legittimazione a domandare il risarcimento del danno per inesatto adempimento nei confronti del vettore, spetta alternativamente, al mittente o al destinatario a seconda che i danni abbiano esplicato i loro effetti nella sfera patrimoniale dell’uno o dell’altro.

Tuttavia, la Corte precisa che la perdita parziale del carico non può implicare automaticamente una sorta di impropria scissione della titolarità, in quanto sarebbe evidentemente artificiosa per il carattere unitario della spedizione o del trasporto. Pertanto rimane nel complesso titolare del diritto al risarcimento il mittente o, nel caso abbia chiesto o conseguito la consegna della merce, il destinatario.

Alla luce di tali valutazioni, avendo nella specie il destinatario esercitato il diritto a richiedere la consegna del carico, la Corte nega la possibilità per il mittente di domandare in proprio il risarcimento della parte di carico non giunta a destinazione.

Prof. Avv. Pierangelo Celle                                                                                                                                       Dott.ssa Marta Peccerillo

 

 

 

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