Quale termine di prescrizione si applica all'assicurazione di uno yacht? - Studio Legale Turci

Quale termine di prescrizione si applica all’assicurazione di uno yacht?

La Corte d’Appello di Campobasso ha recentemente definito una vertenza nella quale era chiamata a valutare se il diritto all’indennizzo assicurativo fatto valere dal proprietario di uno yacht danneggiatosi durante la navigazione fosse o meno estinto per intervenuta prescrizione, come eccepito dagli assicuratori della medesima imbarcazione, assistiti dallo Studio Legale Turci.

In primo grado la decisione era stata favorevole all’assicurato sulla scorta della ritenuta applicabilità del termine di prescrizione biennale stabilito dall’art. 2952 cod. civ. per i contratti di assicurazione in generale, anziché di quello annuale di cui all’art. 547 cod. nav. (sul quale vedasi “Quale prescrizione si applica alle assicurazioni aeree e marittime?“).

La Corte ha, invece, sancito che il richiamo al Codice della Navigazione operato dall’art. 1, terzo comma, del  D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 (c.d.”Codice della nautica da diporto”) per tutto quanto non previsto da tale ultima normativa impone di applicare, anche in materia assicurativa, alle unità da diporto le disposizioni di detto codice (incluso dunque il suddetto art. 547 cod. nav., il quale fissa per l’appunto in un anno il termine di prescrizione dei “diritti derivanti dal contratto di assicurazione” marittima), mentre la disciplina del Codice Civile può venire in considerazione soltanto in via ulteriormente suppletiva rispetto a eventuali vuoti di quella navigazionistica.

Rilevato quindi, in linea di fatto, che in tale più breve periodo non risultavano posti in essere atti di messa in mora, i giudici d’appello hanno pure affrontato la questione relativa all’incidenza, sul decorso del termine di prescrizione, dello svolgimento di accertamenti tecnici da parte degli assicuratori sull’unità da diporto danneggiata, al riguardo richiamando, da un lato, la consolidata giurisprudenza (tra cui in tempi recenti Cass. 15 maggio 2020, n. 8973; Cass. 20 agosto 2015, n. 17022; Cass. 14 maggio 2014, n. 10541) secondo la quale soltanto la cosiddetta “perizia contrattuale” (ossia quella al cui espletamento è pattiziamente subordinata l’esigibilità dell’indennizzo) sospende sino alla sua conclusione il termine di prescrizione ai sensi dell’art. 2952, secondo comma, cod. civ., e dall’altro analizzando la portata della pronuncia di legittimità (Cass. 26 luglio 2017, n. 18376) in cui, con statuizione senza precedenti, si è affermato che [i]n tema di assicurazione contro i danni, ove l’assicuratore abbia dato incarico al proprio perito di compiere accertamenti tecnici di cui sia stato informato l’assicurato e quest’ultimo abbia interloquito col perito e gli abbia richiesto reiteratamente di conoscere l’esito di tali accertamenti, non rileva, ai fini della prescrizione, la circostanza che l’assicurato non abbia compiuto atti di costituzione in mora nei confronti dell’assicuratore fino a quando non abbia avuto contezza, da parte del perito o dell’assicuratore, dell’ultimazione degli accertamenti tecnici”.

In particolare, viene osservato sotto tale ultimo profilo come l’atipico effetto interruttivo ricollegato alla pendenza della semplice istruttoria del sinistro (e non già di una vera e propria “perizia contrattuale”) trovi giustificazione nell’esigenza di non pregiudicare l’assicurato che, confidando nel positivo risultato di tale istruttoria, si astenga dall’effettuare formali sollecitazioni, pur mostrandosi interessato agli sviluppi delle indagini peritali, e in tal modo veda decorrere inutilmente il termine di prescrizione.

Diversamente, quando (come ravvisato nel caso di specie) l’attiva partecipazione dell’assicurato agli accertamenti non sussista e, comunque, alla chiusura dell’istruttoria quest’ultimo abbia ancora tutto il tempo per azionare i propri diritti nei modi e termini di legge, siffatto impedimento al regolare maturare della prescrizione non può venire in considerazione.

Sulla scorta di tali argomenti, la Corte d’Appello ha pertanto riformato a favore della compagnia di assicurazioni la sentenza di primo grado, dichiarando prescritto il diritto all’indennizzo azionato dall’assicurato.

Avv. Marco Turci                                                                                                                  Avv. Daniele Todde

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