Nesso causale tra condotta omissiva e danno - Studio Legale Turci

Nesso causale tra condotta omissiva e danno

In una recente decisione la Corte di Cassazione ha fatto chiarezza sui criteri da utilizzare per la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e danno, in una vicenda nella quale un marinaio, dopo essersi imbarcato, è deceduto a causa di una “stenosi serrata arteriosclerotica delle coronarie con ipertrofia cardiaca e arteriosclerosi aortica generalizzata”.

I famigliari del marittimo convenivano quindi in giudizio il Ministero della Salute al fine di ottenere il risarcimento del danno, identificando la causa del decesso nella condotta del medico, che in occasione delle visite biennali presso il servizio di assistenza sanitaria ai naviganti aveva attestato l’idoneità fisica all’imbarco.

La certificazione di tale idoneità è prevista – a livello internazionale – dalla regola I/9 della Convenzione STCW del 1978, come emendata, dalle pertinenti linee guida ILO/IMO e, a livello di Unione europea, dalla Direttiva 2008/106/CE del 19 novembre 2008 concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare (e successive modifiche), attuata in Italia con il D. lgsl. 12 maggio 2015, n. 71.  La visita medica periodica del personale navigante marittimo, iscritto nelle matricole della Gente di Mare di I e II Categoria, ha cadenza biennale ed è finalizzata all’ottenimento di un certificato di idoneità lavorativa, rilasciato dal Ministero della salute, ai sensi della legge 28 ottobre 1962, n. 1602, e successive modificazioni. Tale certificato ha valenza di due anni.

Tuttavia, la Corte d’Appello di Catania rigettava le domande risarcitorie proposte da parte attrice, escludendo che l’omissione della condotta, ipotizzata come doverosa, da parte del medico avesse inciso nella causazione del danno.

La Corte di Cassazione cassa la decisione dei giudici di merito, sostenendo che essi avevano errato nel ritenere la “non prevedibilità della causa del decesso”. Il giudizio controfattuale necessario nel giudizio sulla causalità omissiva non poteva infatti limitarsi a verificare se, nella specie, i normali controlli di routine avrebbero potuto evitare il decesso, ma doveva estendersi all’ulteriore indagine circa la probabilità che ulteriori esami, indicati in sede di CTU come necessari in base alle evidenze riscontrate, avrebbero evidenziato o meno le controindicazioni all’imbarco marittimo del soggetto.

La Corte di Cassazione evidenzia che il nesso causale, in sede civile, è regolato, sul piano strutturale, dai principi della regolarità causale – integrati, se del caso, da quelli dell’aumento del rischio e dello scopo della norma violata, ferma restando – sul piano funzionale, ossia della causalità specifica, ovvero della probabilità logica “combinata” – la diversità del regime probatorio applicabile, in ragione dei differenti valori sottesi, al processo penale, ove vige la regola dell’alto grado di probabilità logica e di credibilità razionale.

Sul piano funzionale, la verifica del nesso causale tra condotta omissiva e fatto dannoso si sostanzia nell’accertamento della probabilità, positiva o negativa, del conseguimento del risultato idoneo ad evitare il rischio specifico di danno, riconosciuta alla condotta omessa, da compiersi mediante un giudizio controfattuale che pone al posto dell’omissione il comportamento accertato come dovuto.

Tale giudizio si conforma ad uno standard di certezza probabilistica che, in materia civile (come in quella penale), non può essere ancorato alla determinazione quantitativa-statistica delle frequenze di classi di eventi (cd. probabilità quantitativa o pascaliana), la quale potrebbe anche mancare o essere inconferente, ma va verificato riconducendone il grado di fondatezza del factum probandum nell’ambito degli elementi di conferma (e, nel contempo, di esclusione di altri possibili e alternativi) disponibili nel caso concreto, sulla base della combinazione logica degli elementi fattuali disponibili in seno al processo.

Avv. Paolo Turci                                                                                                                  Dott. ssa Marta Peccerillo

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