La Corte costituzionale interviene ancora sulle concessioni turistiche: illegittimo l'indennizzo corrisposto al concessionario uscente - Studio Legale Turci

La Corte costituzionale interviene ancora sulle concessioni turistiche: illegittimo l’indennizzo corrisposto al concessionario uscente

Con sentenza n. 157 del 7 luglio 2017 la Corte costituzionale, in un giudizio promosso in via principale dal Presidente del Consiglio dei Ministri, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 2, comma 1, lettere c) e d), della legge della Regione Toscana 9 maggio 2016, n. 31 recante “Disposizioni urgenti in materia di concessioni demaniali marittime” per contrasto con la disciplina statale in tema di tutela della concorrenza di cui all’art. 117, comma 2, lettera e) Cost.

Le norme impugnate, finalizzate ad incidere sulle procedure comparative per il rilascio di concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative di durata compresa tra i 6 e i 20 anni, prevedevano da un lato l’acquisizione alla scadenza naturale del rapporto concessorio da parte dello stesso ente concedente del “valore aziendale relativo all’impresa insistente sull’area demaniale” (lett. c dell’art. 2) e, dall’altro, il riconoscimento al concessionario uscente di un indennizzo pari al novanta per cento del valore aziendale di riferimento interamente a carico del concessionario subentrante nel rapporto concessorio e da versarsi interamente prima dell’eventuale subentro (lett. d dell’art. 2).

Ad avviso del ricorrente la normativa della Regione Toscana risultava contraria:
1) al diritto dell’UE e segnatamente all’art. 12 della Direttiva CE n. 126/ 2006 che impedisce l’attribuzione di qualsiasi vantaggio al concessionario uscente;
2) all’art. 117 comma 2 lettera e) invadendo la competenza statale esclusiva in materia di concorrenza;
3) all’art. 117 comma 2 lettera l) laddove, imponendo il pagamento di un indennizzo da parte del concessionario subentrante, la Regione avrebbe derogato all’art. 49 Cod. nav. che limita l’ipotesi dell’indennizzo all’acquisizione delle sole opere non amovibili ed in tal modo invaso la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile;

La Corte costituzionale ha accolto la censura relativa alla violazione della competenza esclusiva statale in tema di tutela della concorrenza (punto 2) dichiarando per contro infondate le altre questioni.

In particolare la Consulta ha avuto modo di rilevare come secondo costante giurisprudenza (fra cui la recente sentenza C. cost. n. 29/2017) le modalità di affidamento delle concessioni demaniali marittime devono essere stabilite nell’osservanza dei principi della libera concorrenza nonché di libertà di stabilimento e rientrano nella potestà esclusiva statale di cui all’art. 117 comma 2 lett. e) Cost. La normativa regionale, in tale prospettiva, introduce significativi elementi di novità nella regolamentazione dei rapporti concessori creando rilevanti profili di disparità rispetto al resto del territorio nazionale. La previsione di un indennizzo a carico del nuovo concessionario, infatti, incide secondo la Corte sulle possibilità di accesso al mercato e si traduce in un “disincentivo alla partecipazione al concorso che porta all’affidamento”.

La norma regionale viola dunque la competenza statale esclusiva in materia di tutela della concorrenza ed è di talché costituzionalmente illegittima.

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