Intervento della Corte di Giustizia sulla compensazione pecuniaria dovuta in caso di disagi nel trasporto aereo - Studio Legale Turci

Intervento della Corte di Giustizia sulla compensazione pecuniaria dovuta in caso di disagi nel trasporto aereo

Con sentenza del 07/09/2017, Bossen e a. c. / Brussels Airlines SA/NV, la Corte di Giustizia dell’Unione europea è intervenuta per delineare i contorni della corretta definizione della compensazione pecuniaria dovuta in caso di disagi nel trasporto aereo, in virtù del Reg.(CE) n. 261/2004.

La domanda di pronuncia pregiudiziale, sollevata dal Tribunale circoscrizionale di Amburgo, verteva in particolare sull’interpretazione dell’articolo 7, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 261/2004 dell’11 febbraio 2004, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato. Detta domanda era stata in particolare presentata nell’ambito di una controversia tra due passeggeri ed una compagnia aerea belga che riguardava la quantificazione dell’importo della compensazione pecuniaria loro dovuta a causa del ritardo prolungato verificatosi su un volo di tale compagnia aerea.

Il giudice del rinvio chiedeva, nello specifico, se l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2014 dovesse essere interpretato nel senso che la nozione di «distanza» ivi contenuta e rilevante per calcolare l’ammontare dell’indennizzo dovuto dalla compagnia (che varia a seconda di rotte superiori o inferiori ai 1500 km), includesse, in caso di collegamenti aerei con una o più coincidenze, solamente la distanza tra il luogo del primo decollo e la destinazione finale, da stabilire secondo il metodo della rotta ortodromica, e ciò a prescindere dalla distanza di volo effettivamente percorsa.

La Corte, richiamando la finalità di garantire la protezione dei passeggeri cui risulta ispirata la normativa, ha quindi affermato che  l’articolo 7, paragrafo 1, del regolamento n. 261/2014 deve essere interpretato nel senso che la nozione di «distanza» include, in caso di collegamenti aerei con una o più coincidenze, solamente la distanza tra il luogo del primo decollo e la destinazione finale, da stabilire secondo il metodo della rotta ortodromica, e a prescindere dalla distanza di volo effettivamente percorsa.

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