La Corte di Giustizia sulla competenza giurisdizionale per la domanda di indennizzo per il ritardo aereo di voli transazionali - Studio Legale Turci

La Corte di Giustizia sulla competenza giurisdizionale per la domanda di indennizzo per il ritardo aereo di voli transazionali

Su rinvio operato dal Tribunale del Commercio n. 1 di Girona (Spagna), la Corte di Giustizia dell’Unione Europea (causa C-464/18) è stata chiamata a pronunciarsi sulla rilevanza della presenza di una succursale del vettore aereo in uno stato diverso da quello di sede di quest’ultimo  ai fini dell’individuazione del giudice competente  a conoscere delle controversie relative alla domanda di indennizzo per ritardo aereo previsto dal Reg. UE 261 del 2004.

La vicenda sottoposta alla Corte riguardava il caso di un passeggero che aveva acquistato on line un biglietto aereo per la tratta da Porto (Portogallo) a Barcellona (Spagna). Il volo aveva accumulato ritardo e, così, il consumatore, non residente in Spagna, aveva chiesto l’indennizzo di 250 euro previsto dal Reg. UE 261 del 2004 (c.d. carta dei diritti del passeggero) proponendo istanza al giudice spagnolo. Tuttavia il giudice adito, avendo dubbi sulla propria competenza giurisdizionale, si rivolgeva alla Corte di Giustizia.

Investita della questione la Corte, preliminarmente, rileva che il Reg. UE n. 261 del 2004 non contiene norme relative alla competenza internazionale delle autorità giurisdizionali degli Stati membri, sicché la questione relativa alla competenza internazionale di un’autorità giurisdizionale di uno Stato membro deve essere esaminata alla luce del regolamento n. 1215 del 2012 sulla competenza giudiziaria.

Tanto premesso la Corte ritiene inapplicabile al caso di specie l’articolo 17 del regolamento n. 1215 del 2012, che si occupa della competenza in materia di contratti conclusi dai consumatori, poiché il paragrafo 3 stabilisce espressamente la sua esclusione nel caso di contratti di trasporto “che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale”. Il ricorrente, infatti, aveva acquistato il solo biglietto aereo e non un viaggio tutto compreso, con la conseguenza che non può essere invocata la norma sulla competenza speciale in materia di contratti conclusi dai consumatori.

Allo stesso modo viene esclusa la possibilità di fondare la competenza del giudice spagnolo sull’articolo 4 che fissa il principio generale del foro del convenuto, tenendo conto che la compagnia aerea ha la sede sociale in uno Stato membro diverso dalla Spagna.

La Corte valuta quindi la possibilità di fondare la competenza del giudice spagnolo sull’articolo 7 n. 5 del regolamento n. 1215 del 2012 che, in materia contrattuale, permette all’attore di rivolgersi anche al giudice dello Stato membro in cui essa è situata una succursale del convenuto non residente nello stesso Stato.

Tuttavia la Corte non ritiene sufficiente tale circostanza, ritenendo indispensabile accertare se sussista un centro operativo “che si manifesti in modo duraturo verso l’esterno come un’estensione di una casa madre”, essendo dirimente la presenza di una direzione e la possibilità per i terzi di interagire direttamente con la succursale e non con la casa madre, circostanza in difetto nel caso de quo.

Rileva inoltre la Corte come, ai fini dell’applicabilità della clausola prevista dall’art. 7 n. 5 del Reg. UE 1215 del 2012, la controversia debba riguardare atti relativi all’esercizio della succursale e anche tale condizione non viene ritenuta sussistente nel caso di specie poiché il biglietto era stato acquistato via internet.

Tutto quanto premesso la Corte ha affermato chela giurisdizione competente potrebbe situarsi nel luogo di partenza (Porto) o nel luogo di arrivo (Barcellona) del volo, secondo la regola di competenza speciale fondata sul luogo di esecuzione dell’obbligazione, ovvero nel luogo in cui la compagnia aerea ha la sua sede sociale (Dublino), secondo il principio generale del foro del convenuto, essendo invece irrilevante nella specie la presenza di una succursale, che non ha svolto alcuna attività collegata alla controversia.

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