Ritardi aerei e giudice competente: tra Brexit, revirement della cassazione e confronti con altri ordinamenti. - Studio Legale Turci

Ritardi aerei e giudice competente: tra Brexit, revirement della cassazione e confronti con altri ordinamenti.

Con una recente ordinanza la Cassazione (Cass. n. 24632/2020) si pronuncia in relazione ai criteri da applicare per l’individuazione del giudice competente a decidere delle domande proposte dai passeggeri contro una compagnia aerea per chiedere compensazione pecuniaria e risarcimento del danno a seguito di ritardo.

La decisione, che va ad ad arricchire l’ormai ricca giurisprudenza in materia di tutela del passeggero  (sul tema, infatti, si veda anche “Recentissime della CGUE in tema negato imbarco su volo aereo”), si segnala per diversi spunti di interesse.

Tutti i passeggeri di un volo convenivano in giudizio dinanzi ad un Tribunale italiano una compagnia aerea Inglese, affermando avere tale vettore cancellato il loro volo senza alcun preavviso, costringendoli ad arrivare alla loro destinazione finale con oltre un giorno di ritardo.

Essi chiedevano, dunque, la condanna della compagnia a corrispondere in loro favore: i) la compensazione pecuniaria prevista dal Reg. CE n. 261/2004 e ii) il risarcimento del maggior danno, ascrivibile alla responsabilità contrattuale del vettore, ai sensi della Convenzione di Montreal sulla responsabilità del vettore aereo (recepita dal Consiglio della C.E. con Decisione n. 2001/53/CE del 5 aprile 2001).

Il Tribunale adito, tuttavia, si dichiarava incompetente per valore, a favore del Giudice di pace, e per territorio, ritenendo che, nel caso di specie, la competenza dovesse stabilirsi ai sensi del Reg. UE 1215/12, alla stregua del quale il giudicante indicava come alternativamente competenti: i) il Giudice di pace del luogo di partenza del volo; ii) il Giudice, straniero, del luogo di destinazione e iii) il Giudice, straniero, del paese ove la compagnia ha la sede legale.

Gli attori contestavano la decisione del Tribunale ricorrendo ex art. 47 c.p.c. alla Corte di Cassazione.

La Corte, preliminarmente, afferma di ritenere irrilevante la circostanza che vede una delle parti essere una società commerciale avente sede nel Regno Unito, il quale non è più parte dell’Unione Europea.

A supporto di tale affermazione gli ermellini adducono due circostanze: i) i fatti si sono svolti nella vigenza del regolamento 1215/12 e, soprattutto, ii) l’art. 127 dell’ “Accordo sul recesso del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord dall’Unione Europea e dalla Comunità Europea dell’energia atomica” (in Gazz. uff. UE, 31.1.2020), stabilisce che “il diritto dell’Unione si applica al Regno Unito e nel Regno Unito diffrante il periodo di transizione”, definito dal precedente art. 126 come il periodo compreso tra la data di entrata in vigore dell’Accordo e il 31 dicembre 2020.

La Suprema Corte, pronunciandosi sul merito controversia, si allinea alla giurisprudenza della Corte di Giustizia dell’Unione (intervenuta sul punto con la decisione Causa C-213/18, Adriano Guaitoli ed altri contro easyJet Airline Co. Ltd) riconoscendo le domande degli attori divisibili ed assoggettabili alla competenza di due diversi giudici.

Quanto alla domanda relativa alla compensazione pecuniaria la competenza viene individuata alla stregua delle regole ordinarie di cui al Reg. UE 1215/12, mentre rispetto alla domanda di risarcimento del maggior danno subito dai passeggeri per l’inadempimento del vettore deve essere individuata in base all’art. 33 della Convenzione di Montreal. Abbracciando tale orientamento la Corte supera, quindi, un proprio, non risalente, precedente con il quale la Corte aveva – al contrario – ritenuto le norme della Convenzione di Montreal riferibili al solo riparto di giurisdizione e non già di competenza (Cfr. infatti Cass. n. 8901/2016).

Di particolare interesse il fatto che, tra i criteri alternativi previsti dall’art. 33 della Convenzione, la Corte valorizzi, nel caso di specie, quello secondo cui è competente, tra l’altro, il “giudice avente sede nel luogo dove il vettore possiede una “impresa” che ha provveduto a stipulare il contratto”.

I giudici di legittimità, infatti, hanno affermato che l’agenzia di viaggi presso cui gli attori avevano acquistato i loro biglietti costituirebbe una “impresa che ha provveduto a stipulare il contratto” per conto del vettore, con conseguente affermazione della competenza del giudice di pace ove l’agenzia ha sede, “non già quale luogo dove è stato concluso il contratto o di residenza del viaggiatore, ma quale luogo dove il vettore aveva un’impresa per il tramite della quale venne stipulato il contratto”.

L’innovativa interpretazione di tale norme proposta dalla Corte di Cassazione si pone in contrapposizione con quanto affermato dalla Suprema corte inglese, nel caso Noble Caledonia Ltd v. Air Niugini Ltd [2017] EWHC 1095 (QB), nella quale la corte inglese ha ritenuto difettosa la citazione del vettore straniero dinnanzi al giudice del luogo in cui era presente l’agenzia presso cui erano stati acquistati i titoli di viaggio relativi al volo in ritardo, ritenendo che la presenza di un agenzia non costituisca ex se “presenza nella giurisdizione” ai sensi dell’art. 6.9 CPR in considerazione del fatto che l’agenzia opera a proprio nome, prestando servizi a favore di più vettori diversi.

Avv. Paolo Turci                                                                                                                     Dott. Matteo Turci

 

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