La Commissione estende l’esenzione di cui al reg. (UE) n. 651/2014 al sostengo pubblico alle infrastrutture portuali (e aeroportuali) - Studio Legale Turci

La Commissione estende l’esenzione di cui al reg. (UE) n. 651/2014 al sostengo pubblico alle infrastrutture portuali (e aeroportuali)

Il 17 maggio 2017 la Commissione UE ha ampliato il campo di applicazione del reg. (UE) n. 651/2014 (c.d. regolamento generale di esenzione – GBER) estendendone la portata agli aiuti erogati dagli Stati membri alle infrastrutture portuali e aeroportuali.

Il reg. (UE) n. 651/2014 stabilisce le categorie di aiuti che la Commissione considera compatibili con il mercato interno e che, pertanto, non sono soggette all’obbligo di notifica e al rispetto della clausola di c.d. standstill di cui all’art. 108(3) TFUE prima della loro eventuale concessione.

Tale modifica al reg. GBER si inserisce nel processo di c.d. «modernizzazione» degli aiuti di Stato, iniziata con la Comunicazione dell’8 maggio 2012 e volta a migliorare l’efficienza applicativa degli artt. 107 e ss. TFUE concentrando l’utilizzo delle risorse della Commissione sui casi di sostegno pubblico alle imprese di più ampia portata sistematica, tanto che circa il 95% delle misure di sostegno pubblico alle imprese che rientrerebbero nella nozione di aiuto di Stato sono oggi coperte dal regolamento di esenzione.

Dopo l’estensione al settore portuale, gli Stati membri sono liberi di finanziare investimenti in infrastrutture portuali marittime per importi fino a Euro 130 milioni per singolo progetto di investimento. La soglia è aumentata a Euro 150 milioni se il progetto di investimento riguarda un porto marittimo che rientra in un corridoio della rete centrale di cui all’articolo 47 reg. (UE) n. 1315/2013.

In virtù delle modifiche apportate al reg. GBER, gli investimenti possono riguardare «l’infrastruttura e gli impianti per la fornitura di servizi portuali collegati al trasporto, inclusi gli attracchi utilizzati per l’ormeggio delle navi, i muri di sponda, le banchine, le rampe di accesso a pontoni galleggianti in zone di marea, i bacini interni, i rinterri e i terreni di colmata, le infrastrutture per i combustibili alternativi, le infrastrutture per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico, così come le strutture di trasporto all’interno della zona portuale».

Come anticipato, la conseguenza principale dell’inserimento degli aiuti portuali nel campo di applicazione del reg. (UE) n. 651/2014 è che le misure di sostegno alle imprese portuali, pur essendo considerate a tutti gli effetti aiuti ai sensi dell’art. 107(1) TFUE, possono essere erogate senza necessità di notifica alla Commissione. Il reg. GBER indica alcuni requisiti, fra cui ad esempio talune condizioni in tema di successivo accesso non discriminatorio alle infrastrutture realizzate o migliorate mediante sussidi pubblici, ovvero in tema di proporzionalità e intensità dell’aiuto che deve rimanere al di sotto di determinate somme. Il reg. (UE) n. 651/2014 precisa altresì che non sono esentati dalla notifica i costi relativi ad attività non connesse al trasporto, come ad esempio i costi sostenuti per la realizzazione di impianti di produzione industriale realizzati in ambito portuale, né i costi per le sovrastrutture.

La modifica è coerente con altri recenti atti di diritto derivato che hanno interessato il settore portuale, come ad esempio il noto reg. (UE) n. 2017/352 sui c.d. servizi portuali nel quale si trovano alcune disposizioni in tema di trasferimento di risorse pubbliche agli enti di gestione dei porti e trasparenza delle relative operazioni.

 

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