Quali «circostanze eccezionali» esonerano il vettore aereo dalla compensazione per ritardo? - Studio Legale Turci

Quali «circostanze eccezionali» esonerano il vettore aereo dalla compensazione per ritardo?

Una recente pronuncia della Corte di giustizia (causa C-159/18) ha ulteriormente chiarito la portata dell’art. 5.3 del regolamento 261/2004, nella parte in cui dispone che la compensazione pecuniaria a carico del vettore aereo per la cancellazione del volo (estesa dalla Corte anche all’ipotesi di ritardo rilevante; cfr. causa C-402/09) non è dovuta in presenza di «circostanze eccezionali che non si sarebbero comunque potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso».

La controversia vede contrapposte un vettore aereo ed un passeggero cui la compagnia aveva negato la compensazione di 250 euro richiesta a causa di un ritardo di oltre quattro ore sulla tratta da Treviso a Charleroi (Belgio), opponendogli che tale ritardo era dovuto alla chiusura della pista dell’aeroporto di partenza per la presenza di residui di carburante, circostanze ritenute dal vettore eccezionali e, quindi, rientrante nell’art. 5.3.

Adita dal Giudice nazionale investito della controversia tra le parti,  la Corte ricorda in primo luogo che in base alla propria giurisprudenza sono «circostanze eccezionali» quelle che, per loro natura o loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfuggono all’effettivo controllo di quest’ultimo. Ne consegue che, secondo la Corte, la presenza di carburante sulla pista di decollo non può essere considerata inerente all’attività del vettore, non rientrando la manutenzione delle piste nella competenza di questi, e non essendo il carburante in questione originato dall’attività del vettore aereo interessato.

Tuttavia, la Corte ribadisce come, per poter escludere l’obbligo di compensazione, il vettore aereo debba altresì dimostrare che, anche adottando misure avvalendosi di tutti i mezzi di cui disponeva, in termini di personale, di materiale e di risorse finanziarie, egli non avrebbe palesemente potuto evitare – se non a pena di acconsentire a sacrifici insopportabili per le capacità della sua impresa nel momento preso in considerazione – che le circostanze eccezionali cui doveva far fronte comportassero la cancellazione o un ritardo del volo, in linea con quanto già affermato nella precedente causa C-501/17.

Il concetto di «misure del caso» accolto dalla Corte è flessibile e demanda al giudice interno il compito di valutare se nel caso concreto il vettore abbia adottato tutte le iniziative esigibili  in funzione della situazione, nei limiti di quanto di sua competenza e sotto il suo controllo.

Nel caso di specie la Corte sottolinea che la scelta da parte dei gestori dell’aeroporto di chiudere una pista di decollo non lascia alcun margine di manovra al vettore, che può solamente conformarsi alla decisione delle autorità competenti e attendere la riapertura della pista.

Pertanto, in risposta alla questione sottopostale, la Corte dichiara che l’articolo 5, paragrafo 3, del regolamento 261/2004 deve essere interpretato nel senso che la presenza di carburante su una pista di un aeroporto, che ha causato la chiusura di quest’ultima, e di conseguenza il ritardo prolungato, rientra nella nozione di «circostanze eccezionali», ai sensi di tale disposizione, qualora il carburante di cui trattasi non provenga da un aeromobile del vettore che ha effettuato tale volo e che tale situazione deve essere considerata una circostanza che non avrebbe potuto essere evitata anche se fossero state adottate tutte le misure del caso ai sensi della norma in questione.

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