Voli in coincidenza: se la prenotazione è unica il primo vettore è tenuto alla compensazione pecuniaria. - Studio Legale Turci

Voli in coincidenza: se la prenotazione è unica il primo vettore è tenuto alla compensazione pecuniaria.

Alcuni passeggeri effettuavano presso un vettore aereo comunitario una prenotazione per il volo Praga-Bangkok, con scalo ad Abou Dhabi. Il piano di volo prevedeva una prima tratta Praga-Abou Dhabi operata dal vettore comunitario, e la seconda Abou Dhabi-Bangkok operata da vettore non comunitario in virtù di accordo di code-sharing.

Giunti presso l’aeroporto di Abou Dhabi senza ritardo, i passeggeri si imbarcavano sul volo in coincidenza, il quale accusava un ritardo all’arrivo di ben 488 minuti.

Stante l’entità del ritardo, i passeggeri chiedevano in via giudiziale il riconoscimento del diritto alla compensazione pecuniaria ex Reg. UE 261/2004.

La compagnia aerea convenuta contestava le domande dispiegate nei propri confronti, adducendo di non poter essere considerata responsabile del ritardo del volo da Abou Dhabi- Bangkok poiché operato da altro vettore.

La controversia giunge in appello, ove il giudice rinvia alla Corte di giustizia chiedendo se la compagnia aerea comunitaria sia tenuta a pagare una compensazione ai sensi del Reg. UE 261/2004 in caso di ritardo all’arrivo maturato integralmente nella tratta operata in coincidenza da altro vettore (non comunitario).

Con la sentenza dell’11 luglio 2019, a definizione della causa C-502/2018 la Corte, ricordando come un volo con una o più coincidenze oggetto di prenotazione unica debba essere considerato unitariamente ai fini del diritto alla compensazione pecuniaria previsto dal regolamento, afferma che anche il caso di un volo in coincidenza nel cui ambito la prima tratta sia stata operata a partire da un aeroporto situato nel territorio di uno Stato membro, e la successiva tratta del medesimo sia stata operata da un vettore non comunitario con partenza e destinazione in un paese terzo, rientra nell’ambito di applicazione del regolamento.

Riguardo alla questione se il vettore aereo che ha effettuato la prima tratta del volo in coincidenza debba essere tenuto al pagamento della compensazione pecuniaria dovuta in ragione del ritardo prolungato all’arrivo maturato nella seconda tratta di tale volo, la Corte constata che, ai sensi del regolamento, l’obbligo di compensazione dei passeggeri grava sul vettore aereo operativo del volo considerato.

La Corte rileva come, perché un soggetto possa essere qualificato come vettore aereo operativo, deve essere dimostrato che il vettore in questione abbia effettivamente realizzato il volo considerato. Nel caso di specie la compagnia convenuta ha effettivamente realizzato un volo nell’ambito del contratto di trasporto concluso con i passeggeri coinvolti, sicché può essere qualificata come vettore aereo operativo, non può trincerarsi dietro la cattiva esecuzione di un volo successivo ad opera di un altro vettore aereo.

In applicazione di tali principi la Corte conclude affermando come la compagnia convenuta sia tenuta alla compensazione pecuniaria prevista dal regolamento in ragione del ritardo prolungato all’arrivo, benché tale ritardo prolungato si sia verificato sul volo da Abou Dhabi-Bangkok e sia imputabile ad altra compagnia.

Infine, la Corte ricorda che il regolamento riserva al vettore aereo operativo che ha dovuto provvedere a una compensazione pecuniaria in favore dei passeggeri in ragione del ritardo prolungato di un volo in coincidenza che ha costituito oggetto di un’unica prenotazione e che è stato, in parte, operato da un altro vettore nell’ambito di un accordo di code-sharing, il diritto di agire in regresso contro quest’ultimo per ottenere ristoro di tale onere finanziario.

Share

Voli in coincidenza: se la prenotazione è unica il primo vettore è tenuto alla compensazione pecuniaria.