Illeciti anticoncorrenziali internazionali e private enforcement: a quale Giudice chiedere il risarcimento? - Studio Legale Turci

Illeciti anticoncorrenziali internazionali e private enforcement: a quale Giudice chiedere il risarcimento?

La sentenza resa dalla Corte di giustizia il 29 luglio 2019 (causa C-451/18, Tibor-Trans c. DAF Trucks NV), in materia di azioni nascenti da un illecito anticoncorrenziale, rafforza la posizione dei soggetti che intendano ottenere il risarcimento del danno sofferto a causa di una violazione delle regole di concorrenza.

Pronunciata in seguito al rinvio pregiudiziale eseguito dalla Corte di appello ungherese di Győri, la sentenza si inserisce nell’ambito dell’ampio contenzioso sviluppatosi a valle dell’azione della Commissione europea contro un cartello tra i maggiori produttori internazionali di autocarri avente ad oggetto la vendita di veicoli di peso superiore alle 6 tonnellate sull’intero mercato dell’Unione nel periodo compreso fra il 1997 e il 2011.

Scoperto grazie al c.d. programma di clemenza, un primo profilo di interesse della vicenda è che essa ha originato una c.d. “transazione ibrida” ai sensi del reg. (CE) n. 622/2008. Per via del diverso atteggiamento assunto dalle imprese coinvolte nel procedimento, la Commissione dovette infatti adottare due distinte decisioni. Con la prima decisione transattiva del 2016, la Commissione accertava l’illecito e concedeva uno sconto del 10% sulla sanzione altrimenti applicabile alle imprese cartelliste che accettavano di ammettere la propria partecipazione. Soltanto un gruppo rifiutava di aderire alla transazione e nel 2017 riceveva dalla Commissione la notifica di una decisione di accertamento ordinaria con una sanzione superiore a E. 800.000.000,00.

Nonostante la riduzione concessa in cambio della collaborazione a cinque dei sei gruppi coinvolti, la sanzione complessiva ammonta a oltre E. 3.807.022.000,00 ed è la più alta mai inflitta dalla Commissione alle imprese parti di un cartello.

Per via della durata ultradecennale e dell’estensione dell’illecito all’intero mercato interno, le decisioni della Commissione hanno originato molteplici azioni civili c.d. follow-on avviate da imprese acquirenti di autocarri a prezzi falsati dal cartello.

Fra tali azioni si inserisce anche la causa avviata da Tibor-Trans nei confronti di una delle imprese cartelliste, nel cui contesto si è sviluppato il rinvio pregiudiziale che ha permesso alla Corte di giustizia di pronunciarsi in senso favorevole alla posizione dei soggetti danneggiati da un illecito anticoncorrenziale.

Il punto in discussione riguardava in particolare l’individuazione del giudice giurisdizionalmente competente a conoscere dell’azione di risarcimento. La materia è disciplinata dal reg. (UE) n. 1215/2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale. Tale disciplina si basa sul principio cardine del c.d. actor sequitur forum rei, per cui chi intende fare causa deve rivolgersi ai giudici dello Stato membro ove è residente il soggetto convenuto. Tale principio conosce alcune eccezioni, fra cui quella prevista dall’art. 7(2) del reg. (UE) n. 1215/2012 secondo il quale le cause in materia extracontrattuale possono altresì essere avviate davanti al giudice «del luogo in cui l’evento dannoso è avvenuto o può avvenire».

Tale disposizione pone una questione interpretativa che non trova ancora una risposta univoca nella giurisprudenza della Corte di giustizia,  ispirata al criterio della distinzione fra danno iniziale e conseguenze indirette: si tratta in particolare di stabilire se il criterio di collegamento dell’«evento dannoso» si riferisca al luogo in cui si verifica l’evento generatore del danno ovvero in cui se ne sentono gli effetti.

Aderendo a quest’ultimo approccio, l’impresa attrice avviava la causa in Ungheria (dove essa ha la propria sede), sostenendo che il danno era avvenuto in tale Stato membro, poiché essa aveva acquistato in Ungheria i camion il cui prezzo era falsato dal cartello, mediante alcuni contratti di leasing conclusi con fornitori acquirenti diretti dall’impresa cartellista (avente sede in un diverso Stato membro). Sulla base dell’opposta interpretazione dello stesso art. 7(2), quest’ultima contestava la competenza dei giudici ungheresi, eccependo che secondo la stessa decisione della Commissione su cui si basa l’azione di risarcimento c.d. follow-on il cartello era gestito ed operato esclusivamente in Germania, luogo dove era quindi stato generato il danno; considerato inoltre che essa non aveva rapporti contrattuali diretti con l’attrice, secondo l’impresa cartellista non vi era alcun collegamento con l’ordinamento ungherese.

Accogliendo la posizione dell’attrice, la Corte di giustizia afferma che quando il mercato interessato da un illecito anticoncorrenziale si trova nello Stato membro sul cui territorio si è altresì presumibilmente avvenuto il danno, il luogo in cui si è concretizzato il danno ai sensi dell’art. 7(2) del reg. (UE) n. 1215/2012 si trova in tale Stato membro.

Secondo la Corte di giustizia, infatti, il danno lamentato da Tibor-Trans corrisponde «ai costi aggiuntivi pagati a causa dei prezzi artificialmente elevati e, pertanto, appare come conseguenza immediata dell’infrazione ai sensi dell’articolo 101 TFUE e costituisce quindi un danno diretto che consente di riconoscere, in linea di principio, la competenza dei giudici dello Stato membro nel cui territorio si è concretizzato» (v. § 31 della sentenza), e non soltanto quella dei giudici ove si è verificato l’evento generatore (i.e. la gestione del cartello).

Pertanto, quando il mercato interessato da un illecito anticoncorrenziale si trova nello Stato membro sul cui territorio sono stati sostenuti tali costi aggiuntivi, i giudici di quest’ultimo Stato membro sono giurisdizionalmente competenti in base all’art. 7(2) del reg. (UE) n. 1215/2012 a conosce dell’azione risarcitoria contro un’impresa cartellista, anche se questa non ha rapporti contrattuali diretti con il soggetto danneggiato.

La decisione appare assai favorevole ai soggetti danneggiati da un illecito anticoncorrenziale e sembra pertanto poter ulteriormente rafforzare lo sviluppo del c.d. private enforcement degli artt. 101 e 102 TFUE in linea con gli obiettivi di cui alla dir. n. 2014/104/UE, la quale a tal fine ha fra l’altro disposto la vincolatività per i giudici nazionali dell’accertamento degli illeciti antitrust contenuti nelle decisioni delle autorità garanti della concorrenza, nonché introdotto una presunzione circa l’esistenza di un danno in caso di cartello.

Ogni qualvolta la Commissione abbia accertato che un illecito ha interessato il mercato di un determinato Stato membro, i potenziali attori che hanno comprato dei beni su tale mercato, e che quindi frequentemente sono ivi stabiliti, hanno la possibilità di avviare l’azione di risarcimento davanti ai propri giudizi nazionali, anche se la violazione dell’art. 101 o 102 TFUE è stata commessa da imprese stabilite e operanti in altri Stati membri.

La prossimità del giudice a cui rivolgersi può quindi favorire il private enforcement, invogliando i soggetti danneggiati ad avviare l’avvio delle azioni di risarcimento per via dei minori costi necessari nonché della (probabile) maggiore fiducia verso il sistema giustizia del proprio paese di origine

Share

Illeciti anticoncorrenziali internazionali e private enforcement: a quale Giudice chiedere il risarcimento?