Brexit: garantita la continuità (transitoria) per i servizi bancari, finanziari e assicurativi - Studio Legale Turci

Brexit: garantita la continuità (transitoria) per i servizi bancari, finanziari e assicurativi

A partire dal 31 gennaio 2020 il Regno Unito ha cessato di far parte dell’Unione europea e, a seguito della decisione 2020/135 del Consiglio dell’Unione europea di ratifica, è entrato in vigore l’Accordo di Recesso (c.d. Withdrawal Agreement), precedentemente approvato dal parlamento britannico.

L’approvazione del Withdrawal Agreement comporta la non applicabilità del Decreto Legge 25 marzo 2019, n. 22, recante misure transitorie per le aree prioritarie in caso di hard Brexit.

La versione finale del Withdrawal Agreement prevede un Periodo Transitorio, che, salvo eventuale proroga, durerà fino al 31 dicembre 2020. Durante questo periodo continuerà ad applicarsi il diritto dell’Unione sul territorio britannico come precedentemente all’uscita del Regno Unito dall’Unione europea.

Ai sensi del Withdrawal Agreement , per i servizi bancari, finanziari e assicurativi, è prorogato di diritto l’attuale regime di mutuo riconoscimento delle autorizzazioni e del sistema di vigilanza (il cosiddetto regime di passaporto), per la durata del Periodo Transitorio.

Il Ministero del Tesoro britannico ha inoltre stabilito con uno Statutory Instrument (decreto ministeriale) un ulteriore regime transitorio, il Temporary Permission Regime, in forza del quale gli intermediari che attualmente forniscano i propri servizi nel Regno Unito in regime di libera circolazione e stabilimento di servizi, che abbiano presentato domanda, e che rispettino una serie requisiti, potranno continuare ad operare nel Regno Unito per un periodo di tre anni a decorrere dallo scadere del Periodo Transitorio; è poi previsto il potere per il Ministero di prorogare l’autorizzazione provvisoria con rinnovi da 12 mesi.

Per quanto riguarda le infrastrutture di mercato aventi operatività trasfrontaliera, al pari delle altre disposizioni di diritto dell’Unione europea, è assicurata la continuità operativa e dei rapporti tra infrastrutture (di trading e post-trading), intermediari e clienti da e verso il Regno Unito, nonché la tutela di depositanti e investitori, per tutta la durata del periodo transitorio.

Con riferimento all’operatività nel Regno Unito di infrastrutture di mercato comunitarie alla fine del Periodo Transitorio, il governo del Regno Unito ha già predisposto tramite Statutory Instrument un ulteriore regime transitorio per l’operatività delle Controparti Centrali comunitarie, il Temporary Recognition Regime, di durata e con condizioni di rinnovo analoghe al regime previsto per gli intermediari. è infine introdotto un regime provvisorio per l’operatività dei Depositari Centrali comunitari nel Regno Unito dopo Brexit, con l’unica differenza rispetto ai precedenti che, ad ora e salvi futuri aggiornamenti, ha durata di soli sei mesi dallo scadere del Periodo Transitorio.

La Bank of England pubblica e aggiorna sul proprio sito un elenco delle infrastrutture di mercato europee ammesse a questi regimi transitori.

Al termine del Periodo Transitorio, se nel frattempo non saranno stati raggiunti accordi differenti tra l’Unione europea e il Regno Unito, alle entità del Regno Unito che dovessero operare nel territorio dell’Unione e, quindi, anche in Italia, si applicherà la normativa relativa ai soggetti di paesi terzi.

Analogamente, in assenza di accordi differenti, alle entità della UE che dovessero operare nel Regno Unito verrà applicata la normativa che disciplina l’operatività extra-UE, salva applicabilità dei menzionati regimi transitori.

Una decisione circa una possibile proroga del periodo di transizione dovrà essere assunta congiuntamente dall’Unione europea e dal Regno Unito entro il 30 giugno prossimo.

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