Efficacia liberatoria della consegna della merce al vettore: recenti pronunce in tema di vendita con spedizione - Studio Legale Turci

Efficacia liberatoria della consegna della merce al vettore: recenti pronunce in tema di vendita con spedizione

L’art. 1510 cod. civ. disciplina il luogo della consegna nella compravendita di cose mobili. Ai sensi del primo comma essa deve avvenire nel luogo in cui le cose si trovavano al momento della vendita, se le parti ne erano a conoscenza, o al domicilio o sede dell’impresa del venditore. Se la cosa deve invece essere trasportata – c.d. vendita con spedizione – trova applicazione il secondo comma ai sensi del quale il venditore si libera dell’obbligo di consegna rimettendo la merce al vettore o allo spedizioniere e i costi del trasporto sono a carico del compratore; tale disposizione tuttavia può essere derogata dalle parti.

La peculiarità della fattispecie della vendita con spedizione sta soprattutto nel collegamento che il legislatore ha fatto tra contratti tra loro distinti ed autonomi, ossia la vendita e il trasporto (con i relativi riflessi assicurativi sui quali vedasi “Assicurazione delle merci viaggianti: a chi spetta l’indennizzo ?”).

Proprio in ragione di tale peculiarità una recente pronuncia la Corte di Cassazione (sentenza n. 782 del 16 gennaio 2020) ha fornito un’interpretazione restrittiva dell’art. 1510 secondo comma cod. civ., ritenendo che tale previsione normativa si possa applicare solamente in tema di vendita a distanza di cose mobili, rispetto alla quale il trasporto della merce costituisce “mera modalità esecutiva”.  Secondo tale prospettazione l’efficacia liberatoria della consegna della merce al vettore, pertanto, deve ritenersi non suscettibile di applicazione estensiva, né tantomeno analogica ad altre fattispecie rispetto alle quali operano i principi generali, in particolare quanto disposto dall’art. 1228 cod. civ..

Nella fattispecie esaminata, la Corte di Cassazione ha quindi escluso l’applicabilità dell’art. 1510 secondo comma cod. civ. ad un contratto di fornitura di gasolio, affermando che in tale fattispecie il vettore deve essere considerato terzo ausiliario del mittente; di conseguenza, in caso di inadempimento dell’ausiliario (perdita o avaria della merce) il debitore mittente risponde verso il creditore destinatario del fatto doloso o colposo del vettore.

Anche la Corte di Appello di Milano (sentenza n. 653 del 26 febbraio 2020) ha recentemente affrontato il tema dell’efficacia liberatoria della consegna al vettore, soffermandosi sui profili probatori.

In una vicenda di vendita a distanza, la Corte territoriale ha infatti affermato che la prova di tale consegna della merce al vettore è libera e può essere fornita con ogni mezzo: nella specie, la produzione dei documenti di trasporto e delle relative distinte di accompagnamento e di presa in carico della merce ad opera del vettore, regolarmente datate e sottoscritte dallo stesso, sono stati ritenuti sufficienti, ai sensi dell’art. 1510, 2° comma, c.c., per poter ritenere assolto da parte della fornitrice l’onere di provare l’avvenuta consegna della merce.

Infine si segnala la sentenza del Tribunale di Monza del 21 gennaio 2020 n. 57. La pronuncia affronta il tema della vendita con spedizione e affronta un caso in cui le parti, come consentito dalla norma, avevano derogato all’art. 1510, secondo comma cov. civ., pattuendo una “vendita con consegna all’arrivo”. Nella specie, durante una fase di sub-trasporto, la merce veniva sottratta da ignoti. La compagnia di assicurazione del venditore-mittente, surrogata nei diritti dell’assicurata,  conveniva in giudizio il sub-vettore.

Allineandosi alla giurisprudenza della Cassazione, il Giudice afferma che il contratto di trasporto, sebbene legato da un nesso di strumentalità al contratto di compravendita, conserva una propria autonomia e rimane soggetto alla disciplina di cui agli artt. 1683 e seguenti del codice civile.  Nel caso di specie, stante la deroga pattiziamente concordata tra le parti, il Tribunale riconosce che il venditore-mittente conserva la proprietà e i connessi rischi di perimento della merce fino alla riconsegna della stessa a destino, ma sottolinea che la  legittimazione ad agire di tale soggetto per il risarcimento dei danni occorsi durante il viaggio va comunque accertata sulla base della disciplina del contratto di trasporto

Il Tribunale, avendo escluso la sussistenza di un trasporto cumulativo, ha quindi affermato che nel caso di sub-trasporto non sussiste la responsabilità solidale dei diversi vettori per l’esecuzione del trasporto e ha escluso nella specie la configurabilità dell’ipotesi del contratto a favore di terzo e, quindi, anche di una azione diretta del mittente del trasporto nei confronti del sub-vettore.

 

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