Nuova pronuncia della Corte costituzionale sull’azione diretta del sub-vettore: nessuna “norma intrusa” e questione manifestamente infondata - Studio Legale Turci

Nuova pronuncia della Corte costituzionale sull’azione diretta del sub-vettore: nessuna “norma intrusa” e questione manifestamente infondata

La Corte costituzionale, con l’ordinanza  204 del 2020 è tornata ad occuparsi della possibile illegittimità costituzionale dell’art. 7 ter del D. Lgs. 21 novembre 2005, n. 286 (Disposizioni per il riassetto normativo in materia di liberalizzazione regolata dell’esercizio dell’attività di autotrasportatore) che ha introdotto l’azione diretta del vettore che ha svolto un servizio di trasporto su incarico di altro vettore nei confronti di tutti coloro che hanno ordinato il trasporto.

Si tratta della terza pronuncia in meno di due anni e la seconda solo nel 2020 sul medesimo tema (cfr. L’azione diretta del sub-vettore contro il mittente di nuovo all’esame della Corte costituzionale, ma il risultato non cambiae La Corte costituzionale salva l’azione diretta del sub-vettore per il pagamento del nolo”).

La questione di legittimità costituzionale, questa volta sollevata dal Tribunale di Prato, denuncia un vizio invero già lamentato dagli organi rimettenti nei precedenti giudizi definiti dalla Consulta con la sentenza n. 226/2019 e con l’ordinanza n. 93 del 22.04.2020.

L’illegittimità costituzionale della previsione, in particolare, deriverebbe dall’introduzione dell’art. 7 ter da parte della legge n. 127/2010 di conversione  del D.L. 103/2010, che tuttavia non conteneva in origine alcuna previsione di tale tenore, rendendo incostituzionale la disposizione in quanto “norma intrusa”, cioè non corrispondente al titolo e all’oggetto del decreto legge convertito e dunque contraria all’art. 77 Cost.

Come nell’ultima occasione, tuttavia, la Consulta ha definito il giudizio con un’ordinanza di manifesta infondatezza rilevando che la questione proposta ha ad oggetto un profilo già affrontato dalla Corte che ha chiaramente affermato come la disposizione censurata non sia da considerarsi norma intrusa laddove:

  • è relativa alla stessa materia sulla quale incide l’atto con forza di legge da convertire, cioè il trasporto;
  • prevede un intervento a favore delle imprese di autotrasporto così condividendo con il decreto-legge originario la medesima finalità;
  • deve, dunque, escludersi l’evidente o manifesta mancanza di un nesso di interrelazione tra le disposizioni incorporate nella legge di conversione e quelle dell’originario decreto-legge;

Avv. Marco Turci                                                                                                        Avv. Simone Pitto

 

 

 

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