Chiarimento della Corte di giustizia sul trasporto di cabotaggio in conto proprio. - Studio Legale Turci

Chiarimento della Corte di giustizia sul trasporto di cabotaggio in conto proprio.

La Corte di Giustizia dell’Unione Europea con la recentissima decisione pronunciata l’8 luglio 2021, riguardante la causa C-937/19, ha interpretato il Regolamento n. 1072/2009, riguardante le norme comuni per l’accesso al mercato internazionale del trasporto di merci su strada in una fattispecie relativa al trasporto di cabotaggio.

Nel caso di specie il ricorrente, proprietario di un’impresa di carta e cartone, veniva fermato e assoggettato a controlli mentre stava effettuando un trasporto delle merci fra due città tedesche, constatandosi che esso stava effettuando un trasporto di cabotaggio successivo ad un trasporto internazionale.

Il ricorrente dichiarava che il trasporto di cabotaggio, effettuato sulla strada del ritorno verso la Polonia, era consentito ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 6, del Regolamento n.1072/2009, in quanto era successivo a un trasporto internazionale, in base all’articolo 1, paragrafo 5, lettera d), del citato regolamento. Tuttavia, negandosi l’applicazione combinata dei due articoli, veniva eroga un’ammenda per l’impresa.

A seguito di ricorso i Giudici tedeschi, ritenendo la questione controversa, chiedono alla Corte di Giustizia di esprimersi sulla domanda giudiziale riguardante l’interpretazione dell’articolo 8 comma 1, se un trasportatore che conformemente all’articolo 1, paragrafo 5, lettera d, del regolamento 1072/2009, abbia effettuato un trasporto internazionale per conto proprio da uno Stato membro ad un altro, sia autorizzato anche ad effettuare il trasporto di cabotaggio successivi a tale trasporto internazionale nel territorio di quest’ultimo Stato membro a norma dell’articolo 8 di tale regolamento.

La Corte, dichiarando la questione ammissibile, precisa subito che l’articolo 8 prevede norme distinte per quanto riguarda l’ammissione ai trasporti di cabotaggio, a seconda che questi siano successivi ad un trasporto internazionale di merci su strada effettuato per conto di terzi o a un trasporto internazionale di merci effettuato per conto proprio.

In merito a quest’ultima modalità di trasporto, ha affermato, che dal combinato disposto dell’articolo 1, paragrafo 5, lettera d), del Regolamento 1072/2009, e dall’articolo 8, paragrafo 6, del medesimo, risulta che i trasportatori che hanno effettuato un trasporto internazionale di merci su strada per conto proprio da uno Stato membro a destinazione di un altro Stato membro sono ammessi ad effettuare trasporti di cabotaggio sul territorio di quest’ultimo Stato membro, senza essere soggetti  ai requisiti di cui all’articolo 3 e all’articolo 8, paragrafo 1, del Regolamento sopracitato.

Per quanto riguarda invece le modalità con cui si deve effettuare il trasporto, la Corte specifica che si deve fare riferimento all’articolo 8, dai paragrafi 2 al 5, del sopracitato Regolamento.

Prof. Avv. Pierangelo Celle                                                                                                                                        Dott.sa Marta Peccerillo

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